Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10277 del 19/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/04/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 19/04/2021), n.10277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2525-2020 R.G. proposto da:

MOVIMENTO PER LA GIUSTIZIA ROBIN HOOD, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TORTONA 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO LATELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato UMBERTO FANTINI;

– ricorrente –

contro

C.P.;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 11165/2019 del

TRIBUNALE di MILANO, depositata il 04/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO ALESSANDRO, che chiede

che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il

ricorso per regolamento di competenza, con le conseguenze di legge.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 11165 depositata il 4 dicembre 2019, emessa all’esito di opposizione proposta da G.A. quale amministratore di sostegno di C.P., avverso decreto ingiuntivo emesso per Euro 21.156,31 su istanza di Movimento per la Giustizia Robin Hood Onlus, in accoglimento dell’opposizione ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a decidere sulla domanda formulata dall’opposta.

Avverso la sentenza pronunciata dal Giudice unico del Tribunale meneghino ha proposto regolamento facoltativo di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., notificato il 3 gennaio 2020, la Onlus intimante, con il quale ha dedotto, con tre censure, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 33 lett. u) del Codice di consumo e dell’art. 1182 c.c., comma 3, art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, nonchè dell’art. 20 c.p.c., u.p., art. 633 c.p.c., comma 2 e art. 637 c.p.c., commi 2 e 3, in relazione all’assenza dei requisiti di legge per dichiarare l’incompetenza, oltre all’omesso esame dei fatti e degli atti in relazione all’elezione di domicilio da parte dell’ingiunta e alla violazione e/o alla falsa applicazione dell’art. 125 c.p.c., comma 2, art. 153 c.p.c., commi 1 e 2, artt. 645 e 702 bis c.p.c. in relazione all’invalida costituzione del rapporto processuale.

L’intimata C. non ha svolto attività defensionale.

Essendosi ritenute applicabili le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Procuratore Generale di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito è stato adottato decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

è preliminare l’esame del terzo motivo di ricorso relativo alla tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011.

Il D.Lgs. n. 150 del 2011, applicabile alle cause relative agli onorari degli avvocati, prevede che “quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza”; dell’art. 4, il comma 2 dispone che l’ordinanza di mutamento del rito viene pronunciata dal giudice, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti. Il mutamento del rito non è privo di conseguenze per le parti in relazione al regime di impugnazione, in quanto l’ordinanza che conclude il procedimento speciale è ricorribile per cassazione, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 4, mentre la sentenza è impugnabile con l’appello.

Nel caso di specie, l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore dell’Onlus Movimento per Giustizia Robin Hood, cessionaria del credito per prestazioni professionali dell’avv. Umberto Fantini, è stata introdotta dall’amministratore di sostegno di C.P. con citazione e non con ricorso, come previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 con indirizzo consolidato di questa Corte, che ha trovato conferma nella sentenza a Sezioni Unite n. 4485 del 2018, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza, è possibile la sanatoria a condizione che l’atto introduttivo sia notificato, e non solo depositato, nel termine indicato dal decreto.

Nel caso di specie a fronte della notificazione del provvedimento monitorio in data 27.08.2014, l’opponente ha proposto opposizione con notifica del 21.10.2014 ed iscrizione a ruolo il giorno 27.10.2014, che era un lunedì.

Ne consegue la tempestività del ricorso, tenuto conto che peraltro viene in rilievo una questione di competenza per cui regolarmente è stato proposto ricorso per cassazione e non già appello;

con i primi due motivi la ricorrente contesta la qualificazione dell’opponente quale consumatrice. Le censure sono infondate.

Il giudice unico adito ha correttamente ritenuto di fare applicazione della tutela di cui all’art. 33 Codice del consumo, valutando a tal fine determinante che le prestazioni di cui si chiedeva il pagamento – compenso professionale erano state rese in favore della C. e in tale prospettiva ha ritenuto che l’odierna intimata agisse in veste di persona fisica che concluda il contratto per le esigenze della vita quotidiana, estranee all’esercizio di attività imprenditoriale o professionale, ed ha pertanto riconosciuto la particolare competenza stabilita dalla normativa su menzionata.

Tale statuizione è conforme a diritto. Nè l’Onlus ha evidenziato alcuna attività imprenditoriale o professionale a cui connettere l’incarico conferito, non apparendo idonea a mutare la qualifica della cliente e a farle perdere la qualità di consumatore, trattandosi di attività non qualificabile come attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale ovvero per scopi comunque connessi a tali attività. Del pari non è rilevante ai fini di tale qualifica l’avere agito l’amministratore di sostegno che comunque agisce per conto della propria assistita rispetto alla quale mutua la determinazione della competenza.

Trovando applicazione il foro del consumatore anche nelle ipotesi di compenso professionale, correttamente il Tribunale di Milano ha fatto riferimento alla resistenza dell’intimata/opponente al momento della domanda, essendo privo di rilevanza il domicilio eletto dall’Onlus nell’atto di cessione del credito da parte del professionista.

Va, pertanto, respinto il ricorso per regolamento di competenza e per l’effetto dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Prato avanti al quale le parti vanno rimesse.

Nessuna pronuncia sulle spese del presente giudizio in mancanza di svolgimento di attività defensionale da parte della intimata.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e per l’effetto dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Prato avanti al quale rimette le parti previa riassunzione nei termini di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2021

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