Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10203 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 16/04/2021), n.10203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 34487-2018 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 255/2018 del TRIBUNALE di ISERNIA, depositata

il 23/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito il difensore della parte ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Isernia, con sentenza in data 23.5.2018 n. 255, ha condannato il Ministero della Giustizia al risarcimento del danno, liquidato in Euro 2.944,00 ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 35 ter, comma 3 (introdotto dal D.L. 26 giugno 2014, n. 92, art. 1 conv. con modifiche dalla L. 11 agosto 2014, n. 117), subito dal detenuto B.G. per essere stato ristretto in carcere nei reparti “(OMISSIS)”, “(OMISSIS)” ed “(OMISSIS)” della Casa circondariale di (OMISSIS), nel periodo 7.4.2010 – 10.4.2011, in condizioni non conformi a quelle rispondenti al senso di umanità prescritte dall’art. 27 Cost., comma 3 e specificate dalla L. n. 354 del 1975, art. 6 e dal D.P.R. n. 230 del 2000, art. 7. In particolare il detenuto, nel periodo in questione, era stato collocato nei reparti “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”, con altri cinque detenuti, in celle predisposte per un massimo di 4 persone, mentre, nel periodo dal 7 al 17 aprile 2010, era stato trasferito nel reparto “(OMISSIS)” con altri tre detenuti, con conseguente riduzione dello spazio consentito alla mobilità di ciascun occupante a meno del minimo, stabilito in mq. 3 per ciascuna persona.

Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, non notificata, deducendo un unico motivo.

L’intimato cui il ricorso è stato notificato telematicamente in data 22.11.2018 presso l’indirizzo PEC dei procuratori, non ha svolto difese.

Alla adunanza 14.10.2020 il Collegio, ritenute di particolare importanza le questioni in diritto prospettate con i motivi di ricorso, ha disposto con ordinanza n. 26514 in data 20.11.2020, il rinvio della causa per la trattazione alla pubblica udienza.

La causa è quindi pervenuta per la discussione alla odierna udienza.

Il Ministero della Giustizia ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, il Ministero ricorrente impugna la sentenza del Tribunale deducendo la violazione del D.L. n. 92 del 2014, art. 2, comma 1, conv. in L. n. 147 del 2014, nonchè della L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ritiene l’Amministrazione statale che il ricorrente sia incorso in decadenza dall’azione volta a conseguire il ristoro, in quanto la detenzione in carcere risultava limitata al solo periodo dal 7.4.2010 fino al 10.4.2011, essendo stato trascorso il periodo successivo, fino alla espiazione pena il 20.10.2015, agli arresti domiciliari. Espone la parte ricorrente che, poichè la norma transitoria di cui al D.L. 26 giugno 2014, n. 92, art. 2 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 117 stabiliva il termine di decadenza di mesi sei, decorrenti dalla data 28 giugno 2014 di entrata in vigore del provvedimento, per la proposizione della domanda risarcitoria, di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-ter, comma 3, da parte di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legge, avessero “cessato di espiare la pena detentiva” o non si trovassero più “in stato di custodia cautelare in carcere”, e poichè la situazione del detenuto, alla data del 28 giugno 2014, non era più quella di detenzione in carcere, essendo stati applicati allo stesso gli arresti domiciliari, la domanda presentata dal B., con ricorso depositato in data 19.4.2016, doveva ritenersi tardiva, essendo già decorso il termine di decadenza di sei mesi.

L’Amministrazione ricorrente, in sintesi, imputa al Tribunale di avere erroneamente applicato la norma a regime di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 35 ter e del relativo termine di decadenza previsto al comma 3 (mesi sei dalla cessazione dello stato di detenzione), anzichè la norma transitoria di cui al D.L. n. 92 del 2014, art. 2 ed il termine di decadenza previsto dal comma 1 (mesi sei decorrenti dalla data di entrata in vigore del provvedimento: 28.6.2014).

Il motivo è infondato.

Occorre preliminarmente correggere il lessico impropriamente utilizzato nel ricorso introduttivo proposto dal B. (parzialmente trascritto alla pag. 6 del ricorso per cassazione) e fatto proprio anche dalla Amministrazione statale ricorrente, nella parte in cui si afferma che il danneggiato “era stato detenuto presso la Casa circondariale di (OMISSIS) – “(OMISSIS)” dal 7.4.201 al 20.10.2015, come si evince dal certificato di detenzione che si allega, trascorrendo agli arresti domiciliari il periodo compreso tra il 10.4.11 e il 20.10.15″. Palese risulta, infatti, l’improprio riferimento alla misura cautelare personale degli “arresti domiciliari” di cui all’art. 284 c.p.p. quale prosecuzione della esecuzione della pena detentiva, che in considerazione di ogni riferimento ad un pregresso stato di “custodia cautelare in carcere” nonchè della specifica indicazione della data di espiazione fine pena (20.10.2015), deve ricondursi, piuttosto, alla esecuzione della pena detentiva conseguente a condanna definitiva, con la conseguenza che il periodo di espiazione extracarcerario (dal 10.4.2011 al 20.10.2015) deve, allora, imputarsi alla applicazione del diverso titolo della “misura alternativa” alla detenzione, di cui all’art. 47 ter dell’Ordinamento penitenziario (“detenzione domiciliare”).

Tanto chiarito, occorre rilevare che, al 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del D.L. n. 92 del 2014, il B., condannato definitivo, non si trovava in stato di restrizione carceraria (durato dal 7.4.2010 al 10.4.2011), ma al tempo stesso non aveva ancora cessato di espiare la pena detentiva, proseguita nella forma alternativa della detenzione domiciliare.

Orbene la norma transitoria espressamente disciplinata nel D.L. n. 92 del 2014, art. 2, comma 1, prescrive che “Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, hanno cessato di espiare la pena detentiva o non si trovano più in stato di custodia cautelare in carcere, possono proporre l’azione di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-ter, comma 3, entro il termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla stessa data.”.

Dunque la norma prevede due condizioni alternative in cui, alla data del 28 giugno 2014, poteva versare il soggetto che, durante la restrizione in carcere, avesse subito un trattamento in violazione dell’art. 3 della convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali:

a) definitiva espiazione della pena detentiva;

b) cessazione dello stato di “custodia cautelare in carcere”.

Escluso che nella fattispecie ricorra l’ipotesi sub lett. b), non è essendo stato riferito, nè essendo dato conoscere, se il B. sia stato sottoposto alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere ex art. 280 c.p.p., occorre esaminare – alla stregua della “ratio legis” – se il Legislatore riferendosi alla espiazione della pena detentiva abbia inteso riferirsi alla condizione detentiva in carcere o, invece, all’intera durata della pena detentiva irrogata con la sentenza di condanna.

In prima approssimazione può convenirsi nel ritenere che “la normativa intertemporale dettata dall’art. 2,….., disciplinando la materia della decadenza, fa inequivocabilmente riferimento, sia nel primo che nel comma 2, a detenzioni degradanti ed inumane già conclusesi (e quindi anteriori) al momento dell’entrata in vigore della legge ” (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 11018 del 08/05/2018), rimanendo pur tuttavia da chiarire, poi, se la “conclusione” debba intendersi riferita alla cessazione della situazione degradante o, invece, dello stato di restrizione in carcere “tout court”, ossia della intera permanenza carceraria indipendentemente dai periodi in cui possano essersi verificate situazioni degradanti.

Utili elementi interpretativi possono desumersi dalle disposizioni dell’art. 35 ter dell’Ordinamento penitenziario, introdotto dal D.L. n. 92 del 2014, art. 1 conv. in L. n. 117 del 2014, da cui emerge evidente la “ratio legis” di individuare quale criterio regolatore della competenza giurisdizionale tra l’Ufficio del magistrato di sorveglianza ed il Tribunale in sede civile (in ordine alla adozione dei provvedimenti compensativi ed indennitari del pregiudizio subito in conseguenza del trattamento degradante), quello della persistenza del regime detentivo o della completa cessazione dello stesso. In sostanza, fintantochè il soggetto deve scontare la “pena detentiva”, va ravvisata la competenza del magistrato di sorveglianza (che potrà, secondo le diverse condizioni, o ristorare il pregiudizio mediante la concessione di misure compensative, attraverso la riduzione percentuale della residua durata della pena detentiva, ovvero, qualora ciò risulti impraticabile, mediante la corresponsione di un importo monetario a titolo di indennizzo, commisurato alla durata del trattamento degradante: commi i e 2); in tutti gli altri casi, in cui alla custodia cautelare in carcere non sia conseguita la condanna a pena detentiva, o il condannato abbia “terminato di espiare la pena detentiva in carcere”, la competenza alla applicazione della misura indennitaria pecuniaria è devoluta al Tribunale ordinario in sede civile (comma 3).

Tale criterio generale, dettato ai fini del riparto di competenza – e non anche al fine della individuazione della situazione legittimante la richiesta di ristoro del pregiudizio, da cui inizia a decorrere il termine di decadenza – viene a trovare, peraltro, conferma nella seconda parte della disposizione dell’art. 35 ter, comma 3 che disciplinando la competenza del Tribunale in sede civile, e proprio in considerazione del presupposto della cessazione dello stato detentivo e quindi del venire meno della “materia” propria del magistrato di sorveglianza, ha inteso fissare un termine di decadenza, stabilendo, a regime, che “L’azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere”.

Quindi, finchè perdura lo stato detentivo (anche non carcerario) la competenza alla liquidazione del ristoro spetta al magistrato di sorveglianza, e non sono previsti termini di decadenza; cessato il predetto stato detentivo, il danneggiato che non abbia richiesto il ristoro al magistrato di sorveglianza, può rivolgersi al Tribunale, ma entro il termine di decadenza di sei mesi.

Orbene se i più recenti arresti della giurisprudenza di questa Corte penale e civile appaiono convergenti nell’escludere, tra le condizioni dell’azione di ristoro, la “attualità del pregiudizio”, ossia una situazione degradante “in atto” (cfr. Corte cass. pen. Sez. 1, Sentenza n. 19674 del 29/03/2017 secondo cui l’art. 35 ter, ove richiama l’art. 69 comma 6, lett. b, dell’Ordinamento penitenziario “non si riferisce al presupposto della necessaria attualità del pregiudizio che rileva, invece, ai fini del diverso rimedio del reclamo, previsto dal citato art. 69 la cui finalità è quella di inibire la prosecuzione della violazione del diritto individuale da parte dell’amministrazione penitenziaria”, dovendo, comunque, provvedersi al ristoro tutte le volte in cui il pregiudizio non è stato eliminato attraverso una forma di riparazione, anche se la causa che lo ha prodotto si sia temporalmente verificata nel passato; Corte cass. civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 22169 del 05/09/2019), osserva il Collegio che, quanto, invece, alla condizione di attualità dello “stato detentivo” la Corte costituzionale – chiamata a decidere della legittimità costituzionale dell’art. 35 ter Ord. pen., in relazione alla questione della applicabilità della norma anche ai condannati all’ergastolo – ha ritenuto che “L’art. 35-ter impugnato, commi 2 e 3 distinguono la competenza a provvedere sulla richiesta di ristoro economico, a seconda che l’interessato sia o no detenuto: nel primo caso è competente il magistrato di sorveglianza, nel secondo il tribunale civile” (cfr. Corte costituzionale, sentenza, 21.7.2016 n. 204, che implicitamente viene a confermare la distinzione tra lo “stato detentivo” e quello di “restrizione in carcere” laddove nella sentenza si afferma: ” Nè si può sostenere che la persona condannata all’ergastolo potrebbe comunque rivolgersi al giudice civile, ai sensi del comma 3 disposizione impugnata, posto che vi sono ipotesi in cui l’ergastolo va scontato interamente in carcere, ovvero casi nei quali di fatto l’azione civile sarebbe negata.”).

Tale soluzione interpretativa è stata accolta anche dalla giurisprudenza penale di legittimità (Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 3775 del 21/12/2017 Cc. (dep. 26/01/2018) che precisa come “Le ipotesi ora richiamate – ndr. art. 35 ter, commi 1 e 2 – si applicano quando il danneggiato che propone l’azione si trova detenuto”).

L’apparente discrasia tra stato detentivo (mero) e stato detentivo “in carcere”, va ricomposta nel senso che le (apparentemente) diverse formule lessicali utilizzate, nello stesso comma 3 (rispettivamente ai fini del riparto di competenza e della fissazione del termine di decadenza per l’azione avanti il Tribunale), non denotano la intenzione del Legislatore di identificare situazioni distinte, non venendo in rilievo alcuna valida ragione per ricollegare alla diversa “modalità esecutiva” della pena detentiva (carceraria od alternativa) un differente presupposto applicativo, rispettivamente, del criterio regolatore della competenza (cessazione dello stato di carcerazione) e della decorrenza del termine di decadenza per esperire l’azione riparatoria (cessazione dello stato di detenzione), tenuto conto della unitarietà dello scopo perseguito con l’intervento legislativo del 2014, costituendo la norma di cui all’art. 35 ter introdotta nell’Ordinamento penitenziario la risposta del Legislatore alla sollecitazione proveniente dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo 8 gennaio 2013, Torreggiani contro Italia, e, successivamente, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 279 del 2013, affinchè fosse garantita una riparazione effettiva delle violazioni della CEDU derivate dal sovraffollamento carcerario in Italia, con l’obiettivo di apprestare “procedure in altri termini, idonee a produrre rapidamente la cessazione della violazione o anche nel caso in cui la situazione lesiva fosse già cessata, ad assicurare con rapidità e concretezza forme di riparazione adeguate” (così, Corte Cost. n. 204/2016 cit., in parte motiva).

Dal che si perviene ad individuare una demarcazione essenziale, ai fini tanto del riparto di competenza quanto della decorrenza del termine di decadenza, tra il prima ed il dopo della intera espiazione della pena detentiva, assumendo rilevanza, allora, la durata della modalità esecutiva della “restrizione in carcere”, non ai fini della tempestività dell’esercizio del diritto, ma esclusivamente quale condizione necessaria perchè possa verificarsi il pregiudizio al cui ristoro la legge intende provvedere: potendo subire il trattamento disumano, per inadeguatezza delle strutture e della organizzazione dell’Amministrazione statale soltanto il condannato che esegua la pena detentiva costretto in carcere.

Pertanto, debbono ritenersi equivalenti le espressioni riferentisi alla “cessazione dello stato di detenzione” ed alla “cessazione della espiazione della pena detentiva” contenute, rispettivamente, nella disposizione dell’art. 35 ter Ord. pen., comma 3 ed in quella del D.L. n. 92 del 2014, art. 2, comma 1, in quanto entrambe coincidenti con il “fine pena”, ossia con l’esaurimento della esecuzione della pena detentiva, indipendentemente dalle modalità di esecuzione della stessa.

Così è stata interpretata la norma transitoria del D.L. n. 92 del 2014, art. 2 dalla Corte di legittimità, che, in relazione alle due distinte ipotesi in essa disciplinate (al comma 1 ed al comma 2), ha puntualizzato come “La prima, che forma oggetto dell’ordinanza della Terza Sezione civile, del 10 aprile 2017, di rimessione degli atti alle Sezioni Unite civili, è quella di coloro che, avendo subito il pregiudizio, alla data di entrata in vigore del D.L. non si trovino più detenuti o abbiano ormai cessato la custodia cautelare in carcere. In tal caso, la domanda è assoggettata alle regole dell’art. 35-ter Ord. pen., comma 3 ma il termine di decadenza semestrale decorre dalla data di entrata in vigore del D.L. La seconda ipotesi riguarda invece i detenuti e gli internati che, in relazione alla violazione dell’art. 3 CEDU, abbiano già presentato un ricorso alla Corte di Strasburgo, sul quale non sia intervenuta una pronuncia sulla ricevibilità. In tal caso, essi devono presentare domanda ex art. 35-ter Ord. pen. sempre entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.L..” (cfr. Corte cass. pen. Sez. U, Sentenza n. 3775 del 21/12/2017 Cc. (dep. 26/01/2018)).

Su tale scia si collocano anche i più recenti arresti della giurisprudenza penale e civile di legittimità, secondo i quali, dalla disciplina complessiva introdotta dal D.L. n. 92 del 2014 “emerge, pertanto, un favor del legislatore all’attuazione di una tutela piena, efficace ed immediata per tutte le categorie di detenuti, possibilmente attraverso il rimedio tipico della riduzione di pena (in luogo dell’indennizzo monetario previsto solo in via subordinata)” (cfr. Corte cass. pen. Sez. 1, Sentenza n. 983 del 11/04/2017 Cc. (dep. 12/01/2018) Rv. 272286 – 01), non potendo pertanto distinguersi nell’ambito del medesimo stato detentivo, in ordine al rimedio riparatorio ottenibile, tra il detenuto ristretto in carcere ed il detenuto (che abbia subito pregiudizio per trattamento degradante durante la detenzione carceraria, cautelare o definitiva) cui successivamente è stata applicata una “misura alternativa”, quale l’affidamento in prova al servizio sociale (cfr. Corte cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 47052 del 18/05/2017), il regime di semilibertà (cfr. Corte cass. pen. Sez. 1, Sentenza n. 7421 del 17/11/2016 – regime in cui, peraltro, il condannato subisce in concreto l’espiazione della pena mediante la perdurante restrizione, ancorchè soltanto parziale se commisurata all’intero arco temporale giornaliero, all’interno delle camere detentive di istituto penitenziario -), o ancora a colui che sia sottoposto a detenzione domiciliare (cfr. Corte cass. pen. Sez. 1, Sentenza n. 983 del 11/04/2017 Cc. (dep. 12/01/2018) Rv. 272286 01; id. pen. Sez. 1, Sentenza n. 51302 del 14/11/2019), in quanto le misure alternative non costituiscono istituti giuridici distinti dalla esecuzione della pena nelle forme della detenzione intramuraria, ma forme attraverso le quali la pena detentiva può essere eseguita, sicchè è necessario leggere congiuntamente i commi 1 e 3 dell’art. 35 ter, ritenendo che la nozione di pena detentiva in carcere comprenda le misure alternative, e, dunque perdurando lo stato detentivo fino alla definitiva espiazione della pena, il Giudice competente a delibare l’istanza del detenuto è il magistrato di sorveglianza, il quale potrà provvedere riconoscendo la riparazione in forma specifica – con riferimento alla porzione di pena scontata in carcere riferibile al medesimo titolo esecutivo ovvero disponendo il ristoro pecuniario ove “medio tempore” il ricorrente abbia interamente espiato detta pena (conf. Corte cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 22169 del 05/09/2019).

Venendosi a trarre le conclusioni di tale “excursus”, deve rilevarsi che il B., condannato definitivamente a pena detentiva, dopo aver trascorso circa un anno ristretto in carcere, avendo subito un trattamento degradante come riconosciuto dal Tribunale di Isernia con accertamento di merito incontrovertibile, non essendo stato oggetto di motivo di ricorso per cassazione -, permaneva in stato detentivo ancora alla data di entrata in vigore del D.L. n. 92 del 2014, essendo a tal proposito del tutto irrilevante, come si è evidenziato, che la modalità di esecuzione della pena detentiva fosse stata sostituita con la misura alternativa della “detenzione domiciliare”, sicchè non ricorrendo alcuna delle due condizioni alle quali era da ricollegare la operatività della norma transitoria del D.L. n. 92 del 2014, art. 2, comma 1, (non appartenendo il detenuto a nessuna delle categorie di coloro che “hanno cessato di espiare la pena detentiva o non si trovano più in stato di custodia cautelare in carcere”), il termine di decadenza semestrale – decorrente dalla data 28.6.2014 di entrata in vigore del provvedimento legislativo – neppure poteva iniziare a decorrere.

Va dunque esente da censura la decisione del Tribunale che ha ritenuto tempestivo, in relazione al termine di decadenza di cui all’art. 35 ter, comma 3, Ordinamento penitenziario, il ricorso proposto dal B., in data 19.4.2016, entro il termine di sei mesi dalla cessazione della esecuzione della pena detentiva (20.10.2015).

Il ricorso per cassazione proposto dal Ministero della Giustizia deve, pertanto, essere rigettato, non dovendo disporsi sul regolamento delle spese del giudizio di legittimità, in difetto di difese svolte dall’intimato.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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