Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10047 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. II, 15/04/2021, (ud. 23/06/2020, dep. 15/04/2021), n.10047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20873-2019 proposto da:

M.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato ROMINA POSSIS,

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VERCELLI, VIA

degli OLDONI 14;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2182/2018 della CORTE d’APPELLO di TORINO

depositata il 21/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.S., nato a (OMISSIS) in (OMISSIS), proponeva ricorso avanti al Tribunale di Torino avverso il provvedimento della competente Commissione Territoriale di diniego della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria internazionale o, in subordine, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

In particolare il ricorrente riferiva che il padre, incolpato dal governo di essere fuggito con del denaro, era stato arrestato e ristretto in carcere; che a causa delle indagini sulla vicenda che aveva coinvolto il padre il ricorrente era stato a sua volta imprigionato e maltrattato.

Con ordinanza in data 20.03.2018, il Tribunale rigettava interamente il ricorso.

Contro tale pronuncia, il ricorrente proponeva appello, davanti alla Corte distrettuale, che veniva rigettato con sentenza n. 2182/2018 depositata il 21/12/2018.

Avverso tale sentenza M.S. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi; resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

Diritto

RAGIONE DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione o errata applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 per difetto di motivazione in quanto perplessa ed obiettivamente incomprensibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, quanto alla affermata irretroattività nei processi in corso della novella di cui al D.L. n. 113 del 2018.

1.2. – Con il secondo motivo il ricorrente deduce la “violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) o comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non avere considerato l’età della partenza dal proprio Paese”.

2. – In considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica e formulazione, i motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente.

2.1. – Essi sono inammissibili.

2.2. – Quanto alle denunciate violazioni di legge, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 24414 del 2019), in tema di ricorso per cassazione, detto vizio consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340 del 2019).

Va dunque ribadito (peraltro in termini generali) che costituisce principio pacifico quello secondo cui il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 6259 del 2020; cfr., ex multis, Cass. n. 22717 del 2019 e Cass. n. 393 del 2020).

2.3. – Quanto al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, questa Corte (Cass. sez. un. 8053 del 2014) ha affermato che tale norma (nella novellata formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle pronunce impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 21.12.2018) consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Ma, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro in oggetto, non v’è specifica adeguata indicazione.

Laddove, poi, si presenta altrettanto inammissibile l’evocazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 con riferimento non già ad un “fatto storico”, come sopra inteso, bensì a questioni o argomentazioni giuridiche (Cass. n. 22507 del 2015; cfr. Cass. n. 21152 del 2014; ciò in quanto nel paradigma ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è inquadrabile il vizio di omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. n. 26305 del 2018).

3. – Oltre alla irrilevanza in sè della giovane età del richiedente asilo (cfr. Cass. n. 12537 del 2020) va ritenuta inammissibile la contestazione della asserita erronea applicazione da parte della Corte distrettuale della disciplina portata dal D.L. n. 113 del 2018 in merito al riconoscimento della protezione umanitaria.

Nella sentenza impugnata (pag. 6) i giudici dell’appello osservano, “per completezza”, che l’istituto della protezione umanitaria è stato abolito con il D.L. 24 settembre 2018, e che il caso di specie non rientra nei casi speciali (coloro che si distingueranno per atti di particolare valore civile, per le vittime di violenza domestica o grave sfruttamento lavorativo, per le persone che necessitano di cure mediche, per le persone che provengono da un paese che si trova in una situazione temporanea di contingente ed eccezionale calamità) per i quali la nuova normativa prevede il rilascio del permesso di soggiorno (art. 1, comma 1).

Questa Corte ha affermato che la novella di cui al detto D.L. non è applicabile ratione temporis alla fattispecie in cui le domande oggetto del presente giudizio (tra cui in particolare quella di protezione umanitaria) sono state proposte prima della sua entrata in vigore, non contemplando alcuna disciplina transitoria (in tal senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass., sez. un., n. 29459 del 2019).

A ben vedere, tuttavia, la censurata argomentazione svolta dalla Corte di merito non si traduce in una affermazione della entrata in vigore della nuova normativa e della applicabilità della stessa nella fattispecie, ma si configura quale mero generico obiter, come tale inidoneo ad avere incidenza nella soluzione della controversia.

4. – Il ricorso è dunque inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso al controricorrente delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

 

 

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