Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9894 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 15/04/2021), n.9894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11411-2019 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 8,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO ALFONSI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO N. 17/A, presso lo

studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

contro

R.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 788/2018 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata

il 28/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.M. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di L’Aquila, il proprio padre R.F. e l’Allianz s.p.a., nelle rispettive vesti di proprietario e conducente di un autoveicolo, chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni da lui patiti in un sinistro stradale.

A sostegno della domanda espose che in data (OMISSIS), mentre stava aprendo lo sportello del mezzo condotto dal padre per salire a bordo, il veicolo si era improvvisamente mosso, per cui lo sportello aperto l’aveva colpito facendolo cadere e causandogli lesioni al ginocchio destro.

Si costituì in giudizio la società di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda, mentre R.F. rimase contumace.

Espletata una c.t.u. ed assunte prove documentali, per interpello e per testi, il Giudice di pace accolse in parte la domanda e, ritenuto il concorso di colpa dell’attore nella misura del 70 per cento, condannò i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 1.709,49 con rifusione parziale delle spese di lite. Il Giudicante, in particolare, ridusse l’entità del risarcimento, oltre che per il concorso di colpa, anche perchè l’attore era stato già operato al menisco, per cui il suo preesistente stato di salute era rilevante ai fini del risarcimento (ridotto per tale ragione nella misura del 30 per cento).

2. La pronuncia è stata impugnata dall’attore e il Tribunale di L’Aquila, con sentenza del 28 settembre 2018, in parziale accoglimento dell’appello, ha dichiarato la responsabilità esclusiva di R.F. nella determinazione del sinistro, liquidando il risarcimento del danno nella maggiore somma di Euro 5.698,33, con compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio.

Ha osservato il Tribunale, tra l’altro, che la responsabilità del sinistro era da ricondurre a colpa esclusiva del conducente del mezzo e che la sentenza di primo grado non era stata dall’appellante impugnata nella parte in cui aveva ricondotto in parte il pregiudizio subito dal danneggiato ad una sua preesistente patologia; per cui, passata in giudicato quest’ultima affermazione, e dovendosi perciò comunque ridurre l’entità del risarcimento nella misura fissata del 30 per cento, il danno era da liquidare nella misura suindicata. Ha poi aggiunto il Tribunale che, tenuto conto della soccombenza reciproca, doveva essere disposta la compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio, ad eccezione di quelle di c.t.u., già poste a carico dei convenuti.

3. Contro la sentenza del Tribunale di L’Aquila propone ricorso R.M. con atto affidato a due motivi.

Resiste l’Allianz s.p.a. con controricorso.

R.F. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e la società controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., sul rilievo per cui, non essendo stata impugnata la sentenza con appello incidentale in ordine alle spese, il Tribunale non avrebbe potuto disporre la compensazione delle stesse in relazione al giudizio di primo grado.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., sul rilievo che le spese non avrebbero potuto essere compensate nè per il primo grado nè per il grado di appello, posto che l’attore era da ritenere integralmente vincitore.

3. Ragioni di ordine logico impongono di esaminare prioritariamente il secondo motivo di ricorso, il quale è fondato.

Osserva il Collegio che il Tribunale ha riformato la sentenza di primo grado, il che gli consentiva di regolare nuovamente le spese di quel giudizio, anche in mancanza di un appello incidentale (v. l’ordinanza 12 aprile 2018, n. 9064). Tale riforma è stata in senso favorevole per l’appellante; la sentenza impugnata, infatti, ha dichiarato la responsabilità esclusiva di R.F. nella determinazione del sinistro, incrementando il risarcimento del danno, a favore dell’appellante, in conseguenza di tale diverso riparto delle responsabilità. L’appellante era quindi da ritenere vincitore sotto tutti i profili; ciò comporta che nella regolazione delle spese di primo grado, che erano state poste dal Giudice di pace parzialmente a carico dei convenuti danneggianti, il Tribunale non poteva provvedere nel senso della compensazione integrale, trattandosi di un esito in sostanza peggiorativo a fronte di un appello accolto.

A maggior ragione, il Tribunale non poteva disporre la compensazione delle spese del giudizio di appello. La giurisprudenza di questa Corte ha stabilito più volte, infatti, che la soccombenza deve essere valutata alla luce dell’esito globale del giudizio; e nel caso in esame è palese che l’esito del giudizio vede l’odierno ricorrente integralmente vittorioso. Non è fondata, nel caso specifico, l’osservazione del Tribunale secondo cui vi sarebbe una soccombenza reciproca in quanto l’unica domanda proposta era stata parzialmente accolta (sentenza 22 febbraio 2016, n. 3438). La soccombenza parziale potrebbe profilarsi, infatti, solo in relazione al fatto che il Giudice di pace ha affermato – con una statuizione passata in giudicato per mancata impugnazione – che il risarcimento del danno spettante all’attore doveva essere ridotto per l’esistenza di patologie pregresse. Va però rilevato che la preesistenza di tali patologie non ha influito sull’attribuzione della responsabilità, che è stata posta a carico esclusivo del conducente convenuto; per cui, valutando l’esito complessivo della causa, l’attore è da considerare vittorioso.

2. In conclusione, è accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo.

La sentenza impugnata è cassata in relazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, condannando gli originari convenuti R.F. e Allianz s.p.a., in solido tra loro, al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio di merito, nonchè delle spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo, da distrarre in favore del difensore antistatario.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, condanna gli originari convenuti R.F. e Allianz s.p.a., in solido tra loro, al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio, di merito nonchè di quello di giudizio di legittimità, (Ndr: testo originale non comprensibile) liquidate quanto al primo grado in complessivi Euro 1.700, quanto al secondo grado in complessivi Euro 3.500 e quanto al giudizio di cassazione in complessivi Euro 2.500, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore del difensore avv. Guido Alfonsi che si è dichiarato antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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