Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9766 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 14/04/2021), n.9766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20669-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9474/17/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. A.P. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso il silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso della maggiori imposte (Irpef, Addizionale Regionale e Addizionale Comunale) trattenute dell’Inps, in veste di sostituto d’imposta, per effetto del riconoscimento della tassazione ordinaria anzichè di quella separata applicata sugli assegni straordinari erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio di riscossioni dei tributi erariali.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ritenendo applicabile la normativa fiscale di favore per il contribuente anche dipendenti bancari del ramo del credito.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria della Regione rigettava l’appello sul presupposto che, anche se non espressamente richiamato dai decreti ministeriali riguardanti i due diversi fondi di solidarietà, andava comune applicato la L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3, che prevede la tassazione separata del D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 17.

5. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. Il contribuente non si è costituito.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo denuncia il ricorrente la violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 375 del 2003, art. 2, del D.M. n. 158 del 2000 letti in combinato disposto con la L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3, così come autenticamente interpretato dalla L. n. 448 del 1998, art. 26, comma 23, nonchè con la L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 28, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare si critica la sentenza impugnata per aver erroneamente applicato agli addetti al settore della riscossione dei crediti erariali la tassazione separata pur non contenendo il D.M. n. 375 del 2003 alcun richiamo al regime speciale introdotto dalla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3.

2. Il motivo è fondato

2.1. La materia in esame è stata regolamentata con un primo intervento normativo costituito dalla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 28, che, al fine di assicurare un sostegno al reddito dei soggetti impiegati in attività di pubblica utilità interessate da processi di ristrutturazione aziendale nel perimetro del settore pubblico, comprendente anche le attività consistenti nella raccolta ed erogazione del credito e quella di riscossione dei tributi e dei crediti erariali, ha previsto l’istituzione presso l’Inps di fondi destinati ad erogare assegni ed indennità straordinari a favore di dipendenti, demandando alla contrattazione collettiva la definizione delle concrete modalità di erogazione degli importi

2.2 Successivamente è intervenuto la L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3, che ha disposto quanto segue:” Mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, stipulati anteriormente alla costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 28 e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al citato D.Lgs. n. 357 del 1990, la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore del credito, gli accordi stipulati, entro la medesima data del 31 marzo 1998, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente possono: a) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in conformità al testo unico delle imposte sui redditi, art. 17, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 5, nel rispetto dei requisiti di età ivi previsti, nonchè in conformità al cit. D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 4, lett. b); al medesimo regime fiscale previsto dal cit. art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal cit. D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 5, sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei datori di lavoro; b) adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, purchè siano contestualmente previste forme di sostegno del reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica, nel limite massimo di 4 anni previsto per la fruizione dell’indennità di mobilità di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, poste a carico dei datori di lavoro”.

2.3 Il complesso normativo sopra passato in rassegna prevede, mediante il richiamo all’art. 17 TUIR, la favorevole disciplina fiscale della tassazione separata, che, tuttavia trova applicazione limitatamente alla stipula degli accordi collettivi intervenuti entro il termine del 31.3.1998.

2.4 Il regime introdotto dalla L. citata, art. 59, comma 3, ha trovato attuazione con riferimento ai dipendenti degli istituti bancari addetti a mansioni e funzioni inerenti alle attività creditizie. In particolare il D.M. 28 aprile 2000, n. 158 nell’introdurre “il Regolamento relativo all’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito” ha richiamato nelle premesse il regime transitorio di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3. Nel preambolo si richiama il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui, in attuazione e nei termini previsti dalla citata disposizione legislativa.

2.5 Il D.M. 24 novembre 2003 recante il “Regolamento per l’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione tributi ” non richiama nella premessa la L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3, ma la L. n. 662 del 1996, solo art. 2, comma 28 e fa riferimento ad al contratto collettivo stipulato nel 2001 e,quindi, oltre i termini previsti dalla citata normativa transitoria.

2.6 Dalla ricognizione della suespota normativa può quindi affermarsi che, contrariamente a quanto affermato nell’impugnata sentenza, il favorevole regime della tassazione separata può trovare applicazione unicamente nei riguardi del personale addetto alla attività di raccolta e distribuzione presso il pubblico del credito come previsto dal D.M. n. 258 del 2000 attuativo della disciplina transitoria di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3 e non anche al personale addetto al servizio di riscossione dei tributi assoggettato alla diversa disciplina prevista dal D.M. n. 375 del 2003.

2.7 Orbene risulta incontestabilmente accertamento in punto di fatto che la ricorrente, dipendente del Monte dei Paschi di Siena, abbia ricoperto mansioni di riscossione di crediti erariali e per tale ragione sia stata ammesso a beneficiare del fondo istituito per gli addetti di questo settore regolamentato dal D.M. n. 375 del 2003 e non del diverso fondo previsto per i lavoratori svolgenti mansioni afferenti al settore creditizio di cui al diverso D.M. n. nr 258/2000.

2.8 Il secondo motivo con il quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, art. 19, comma 4 bis, in relazione alla richiesta da parte della contribuente dell’aliquota agevolata prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4 bis, non esaminata dai giudici di merito per effetto dell’accoglimento motivo principale, è assorbito.

3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria del Lazio in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo motivo del ricorso assorbito il secondo cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria del Lazio in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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