Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9849 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 14/04/2021), n.9849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25984-2019 R.G. proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO S.R.L. (OMISSIS), in persona del curatore

Dott. Z.C., rappresentata e difesa, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. Franco SARRACINO ed elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Valadier, n. 38, presso lo studio

legale dell’avv. Giovanni ROMANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4304/21/2018 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, depositata il 04/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

La Curatela del fallimento della s.r.l. (OMISSIS) ricorre con due motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, che in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento di un maggior reddito d’impresa per l’anno d’imposta 2012 conseguente al disconoscimento dei costi che l’amministrazione finanziaria riteneva essere relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, accoglieva parzialmente l’appello della contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo applicabili le sanzioni nella misura prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, in quanto nella specie più favorevole rispetto alle modifiche apportate con il D.Lgs. n. 158 del 2015.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c..

Il motivo è manifestamente infondato in quanto la CTR sulla questione delle sanzioni applicabili alla fattispecie esprime una chiara ratio decidendi, peraltro giuridicamente corretta, avendo affermato che alla società contribuente deve applicarsi “la misura più favorevole della sanzione da ultimo sopravvenuta”, ovvero la sanzione prevista nel previgente D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 4, che è più favorevole di quella “da ultimo sopravvenuta”, ovvero da quelle introdotte dal D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 15, comma 1, lett. e), n. 3, osservandosi, peraltro, che la controricorrente ha dichiarato, pur senza fornirne prova, di aver emesso provvedimento di rideterminazione della sanzione nel senso prospettato dalla parte e disposto dalla CTR, condividendo al riguardo la tesi della CTR e della contribuente.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in via subordinata, la violazione dell’art. 112 c.p.c. sostenendo che la CTR aveva omesso di pronunciare sulle “questioni pregiudiziali” dedotte nel giudizio di merito in ordine alla “illegittimità (non debenza) della sanzione irrogata per IVA” ai sensi della nuova disciplina sanzionatoria sfavorevole alla contribuente, e alla “insussistenza dei presupposti sanzionatori di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 9, commi 1 e 3 (nel testo vigente e previgente) dal momento che la società non ha commesso alcuna violazione circa la tenuta dei registri IVA” (ricorso pag. 8).

Il motivo è infondato quanto alla questione dell’applicabilità alla contribuente delle sanzioni nella misura più favorevole, prevista dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158 del 2015, avendo la CTR accolto il motivo di impugnazione proposto dalla contribuente (v. par. 2 della motivazione della sentenza impugnata). E’ infondato anche con riferimento alla seconda delle questioni prospettate nel motivo di ricorso in quanto la pronuncia della CTR, di conferma dell’applicazione anche di quella sanzione, costituisce rigetto implicito di quel motivo d’appello, stante l’evidente incompatibilità tra la pretesa avanzata con la domanda non espressamente esaminata e l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, essendo del tutto irrilevante che della domanda posta dalla parte, e di cui si lamenta l’omessa pronuncia da parte dei giudici di appello, non vi sia traccia nella sentenza impugnata (arg. da Cass. n. 13649 del 2005).

In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle entrate, nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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