Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9754 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. II, 14/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 14/04/2021), n.9754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12312/2016 proposto da:

COMUNE DI SPERLONGA, rappresentato e difeso dall’Avvocato CORRADO DE

SIMONE, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.C., E M.A., rappresentati e difesi dall’Avvocato

FRANCESCO DI CIOLLO, e dall’Avvocato TIZIANA AGOSTINI, per procura

speciale in calce al controricorso;

controricorrenti –

nonchè

C.A.E., in proprio e quale socio e legale

rappresentante della C.A.E. E CU.AR. S.R.F., E

CU.AR., in proprio e quale socio e legale rappresentante

della C.A.E. E CU.AR. S.R.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 395/2016 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,

depositata il 20/1/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 9/2/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che: – il Comune di Sperlonga ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza non definitiva con la quale la Corte d’appello ha rigettato l’eccezione di estinzione del processo proposta ai sensi dell’art. 75 c.p.p., ed ha, quindi, disposto la prosecuzione del giudizio di merito; – la Corte d’appello, nelle more della decisione sul predetto ricorso, ha pronunciato, in data 12/4/2019, sentenza definitiva, nei confronti della quale il Comune di Sperlonga ha proposto ricorso in cassazione, dichiaratamente iscritto al n. 20034/2019 RG;

ritenuta necessità di rimettere alla pubblica udienza la decisione sul presente ricorso, anche per valutare la sua riunione a quello proposto avverso la sentenza definitiva.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rimette il ricorso alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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