Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9644 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/04/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 13/04/2021), n.9644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE AnnaMaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 36291 – 2019 R.G. proposto da:

RODA s.p.a. (già “Costruzioni Rino 96” s.r.l.) – c.f. (OMISSIS) – in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Giuseppe Ferrari, n. 35, presso lo

studio dell’avvocato Marzi Massimo Filippo che disgiuntamente e

congiuntamente all’avvocato Maiolino Angelo ed all’avvocato

Massarotto Giorgio la rappresenta e difende in virtù di procura

speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

BETA 1 s.r.l. – c.f. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale

allegata in calce al controricorso dall’avvocato Finzi Andrea ed

elettivamente domiciliata in Roma, alla via del Vascello n. 16,

presso lo studio dell’avvocato Rocchi Pierluigi;

– controricorrente –

CURATORE del fallimento della “Fi.Svi” s.r.l. in liquidazione (già

“Fin. Comm.Sta.” s.r.l.) – c.f. (OMISSIS) – in persona del dottor

A.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1639/2019 della Corte d’Appello di Brescia,

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre

2020 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5 sicchè si impone la rimessione del presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte;

visto l’art. 380-bis, c.p.c..

P.Q.M.

rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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