Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9590 del 12/04/2021
Cassazione civile sez. VI, 12/04/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 12/04/2021), n.9590
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 38612-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.G.A.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4147/5/19 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata
il 14/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA
COSMO.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
1. B.G.A.M. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi per effetto plusvalenza realizzata con la vendita, avvenuta in data 7.7.2010, di un fondo suscettibile di utilizzazione edificatoria in Comune di Montoro.
2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso ritenendo infondate le censure formali e, nel merito, provata l’edificabilità del terreno in regione della certificazione comunale.
3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l’appello escludendo la natura edificabile del terreno sulla scorta di specifici e concreti elementi evidenziati dalle consulenze di parte.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. Il contribuente non si è costituito.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di impugnazione denuncia la ricorrente violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 67, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere errato la CTR nell’omettere, ai fini della riconoscibilità della edificabilità del terreno, di valutare gli strumenti urbanistici.
2. Il motivo è fondato.
2.1 Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b), dispone la tassazione delle “plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”.
2.3 La sedimentata giurisprudenza di questa Corte di legittimità afferma che il chiaro tenore letterale della suindicata disposizione normativa, non contenente alcuna distinzione e/o specificazione, assoggetta a tassazione la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di terreno sul quale lo strumento urbanistico comunale vigente consenta, a qualunque titolo e per qualunque scopo, di edificare (ex multis: Cass. 2650/2019, 31053/2018, 19964/2018 e 29183/2017).
2.4 Si è inoltre riconosciuto la nozione di area edificabile di fatto ” vale a dire del terreno che, pur non essendo urbanisticamente qualificato, può nondimeno avere una vocazione edificatoria di fatto in quanto sia potenzialmente edificatorio anche al di fuori di una previsione programmatica. Una siffatta edificabilità non programmata, o fattuale o potenziale, si individua attraverso la constatazione dell’esistenza di taluni fatti indice, come la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio raggiunto dalle zone adiacenti, l’esistenza di servizi pubblici essenziali, la presenza di opere di urbanizzazione primaria, il collegamento con i centri urbani già organizzati, e l’esistenza di qualsiasi altro elemento obbiettivo di incidenza sulla destinazione urbanistica.” (cfr. Cass. 5166/2013 e 9842/2020).
2.5 A tali principi non si è affatto attenuto il giudice di merito che nell’escludere la edificabilità si è basato su elementi valutativi di fatto quali le caratteristiche del terreno, la vicinanza al centro abitato lo sviluppo edilizio raggiunto dalle zone adiacenti il collegamento con i centri urbani trascurando di prendere in considerazione il dato di fatto pacifico e comunque documentalmente provato attraverso il certificato di destinazione urbanistica costituito dall’essere l’area oggetto di pianificazione urbanistica ed inserita in zona E1 con indici di fabbricabilità fondiaria civile 0,03 mc/mq e agricola 0,10 mc/mq.
3. In accoglimento del ricorso l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento.
PQM
La Corte;
– Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021