Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9553 del 12/04/2021
Cassazione civile sez. lav., 12/04/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 12/04/2021), n.9553
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11265/2015 proposto da:
EQUITALIA CENTRO S.P.A., GRUPPO EQUITALIA S.P.A., AGENTE DELLA
RISCOSSIONE, INCORPORANTE PER FUSIONE EQUITALIA PRAGMA S.P.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 52, presso lo studio
dell’avvocato ALBERTO CESARE JANNONI SEBASTIANINI, rappresentata e
difesa dall’avvocato PAOLO DI GIOVANNI;
– ricorrente –
contro
EDITRAS DI R.E. ED A. S.N.C., in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO ALOE’;
– controricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e
quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,
LELIO MARITATO, MATANO GIUSEPPE, ESTER ADA SCIPLINO, DE ROSE
EMANUELE, CARLA D’ALOISIO;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 738/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 29/09/2014 R.G.N. 726/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
08/10/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
1. La Corte d’appello dell’Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, ha dichiarato non dovuti dalla soc. Editras snc per intervenuta prescrizione i crediti per contributi di cui alle intimazioni di pagamento notificate in data 29/5/2012.
La Corte ha ritenuto, per quel che qui rileva, che i crediti azionati erano prescritti per il decorso del termine quinquennale in quanto non era applicabile l’art. 2953 c.c., ai titoli quali le cartelle di pagamento non opposte.
2. Avverso la sentenza ricorre Equitalia Centro, Resiste la Editras snc di R.E. ed A.. L’Inps deposita procura in calce al ricorso notificato.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
3. Equitalia Centro denuncia violazione degli art. 2946 e 2953 c.c..
Lamenta che la soc. Editras non aveva proposto opposizione alla cartella con la conseguenza che dalla notifica doveva decorrere il termine prescrizionale ordinario di dieci anni.
4. Il ricorso è infondato dovendo trovare applicazione il principio enunciato da SSUU n. 23397/2016 e successivamente confermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui “La scadenza del termine pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’igennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010).
3. La decisione della Corte d’appello deve pertanto essere confermata.
La ricorrente Equitalia va condannata a pagare le spese di causa a favore della soc. Editrans. Non deve provvedersi sulle spese di causa a favore dell’Inps che non ha svolto attività difensiva.
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
Rigetta il ricorso, e condanna Equitalia Centro a pagare alla soc. Editras le spese processuali liquidate in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi. Nulla spese all’Inps.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021