Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9418 del 09/04/2021
Cassazione civile sez. I, 09/04/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 09/04/2021), n.9418
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8794/2019 proposto da:
M.M.Y., elettivamente domiciliato in Avellino, alla via
Tranquillino Benigni n. 10, presso lo studio dell’avvocato Antonio
Barone, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al
ricorso, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria
Civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Caserta.
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 20/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/01/2021 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli, M.M.Y., cittadino del (OMISSIS), chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con decreto depositato il 20 febbraio 2019, l’adito Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso.
2. Il giudice adito rilevava, infatti, che il ricorso dello straniero era tardivo, essendo stato depositato il 4 aprile 2018, ossia oltre il termine di quindici giorni – previsto da combinato disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 2 e art. 28 bis, comma 2, lett. a), essendo stata la domanda di protezione internazionale dichiarata manifestamente infondata, ai sensi dell’art. 28 ter dello stesso Decreto – dalla notifica del provvedimento di rigetto della domanda.
3. Per la cassazione del decreto ha, quindi, proposto ricorso M.M.Y. nei confronti del Ministero, affidato a quattro motivi. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione dell’intimato Ministero dell’interno, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio “con il presente atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”. Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui all’art. 370 c.p.c. e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (cfr. Cass., 18/04/2019, n. 10813; Cass., 25/09/2012, n. 16261; Cass., 09/03/2011, n. 5586; Cass., 07/07/2017, n. 16921).
2. Nel merito, il proposto ricorso è da ritenersi inammissibile.
2.1. Il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421). In particolare è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989).
2.2. Nel caso di specie, per contro, nel proposto ricorso l’istante ha svolto esclusivamente considerazioni di merito in alcun modo affrontate dall’impugnato provvedimento, che si è limitato al rilievo officioso dell’inammissibilità della domanda, poichè tardivamente proposta oltre il termine di quindici giorni, previsto dal combinato disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 2 e art. 28 bis, comma 2, lett. a), essendo stata la domanda di protezione internazionale dichiarata manifestamente infondata, ai sensi dell’art. 28 ter dello stesso Decreto. Il ricorso non censura, pertanto, l’unica ratio decidendi dell’impugnata decreto, ed è perciò inammissibile.
3. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021