Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8960 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 31/03/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 31/03/2021), n.8960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14117/2015 proposto da:

C.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL

GESU’ 57, presso lo studio dell’avvocato FILOMENA MOSSUCCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO VITA;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALANO, e LORELLA

FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono;

EQUITALIA SUD S.P.A., incorporante di EQUITALIA POLIS S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CESARE FEDERICI 2, presso lo studio

dell’avvocato MARIA CONCETTA ALESSANDRINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato VINCENZO GRIMALDI;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE

MATANO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 525/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 29/12/2014 R.G.N. 1506/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Salerno in parziale riforma della sentenza del Tribunale ha rigettato l’opposizione proposta dalle cartelle esattoriali n…(OMISSIS) notificata l’8/4/2003 e n….(OMISSIS) notificata il 3/3/2004.

La Corte ha ritenuto fondata la censura dell’Inps secondo cui, una volta divenuta irrevocabile la cartella esattoriale per mancata tempestiva opposizione, il relativo credito doveva prescriversi nel termine decennale giusta il disposto dell’art. 2953 c.c. e non in quello quinquennale, come deciso dal Tribunale, che aveva dichiarato prescritti i crediti in quanto erano decorsi oltre 5 anni dalla notifica della cartella, senza che fosse stato posto in essere alcun atto esecutivo.

2. Avverso la sentenza ricorre la C. con un motivo. Resistono l’Inps e l’Inail nonchè Equitalia Sud, ed ora la subentrata ex lege Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. La ricorrente denuncia violazione degli artt. 2953 e 2946 c.c., nonchè art. 24 Cost.. Lamenta che la Corte aveva erroneamente applicato la prescrizione decennale in base all’art. 2953 c.c.. Osserva che la cartella aveva natura di atto amministrativo ed era priva dell’attitudine ad acquisire efficacia di giudicato in quanto, solo con la sentenza di condanna passata in giudicato, il diritto alla riscossione di un’imposta, conseguente ad accertamento divenuto definitivo per inosservanza del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, diventava soggetto al termine di cui all’art. 2953 c.c..

4. Il motivo è fondato dovendo trovare applicazione il principio enunciato da SSUU n. 23397/2016,e successivamente confermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la scadenza del termine pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010).

Tale termine prescrizionale trova applicazione anche con riferimento al credito per sanzioni civili che, pur nella sua accessorietà, ha la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale e, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono (cfr. Cass. n. 2620/2012, n. 5057/2015).

5. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata.

La causa può, peraltro, essere decisa nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, considerato che risulta dalla stessa sentenza impugnata che il primo giudice aveva accertato l’intervenuta prescrizione dei crediti in applicazione della prescrizione quinquennale.

6. Le spese dell’intero processo devono essere compensate valutato che la decisione delle sezioni unite di cui sopra,intervenuta a superare il contrasto esistente tra le sezioni ordinarie, è stata emanata ben dopo la proposizione del ricorso.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’opposizione proposta dalla C., compensa le spese dell’intero processo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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