Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8696 del 29/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/03/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 29/03/2021), n.8696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26906 del ruolo generale dell’anno 2014

proposto da:

C.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Romano

Vaccarella, per procura speciale a margine del ricorso, presso il

cui studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 269, è

elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato,

presso i cui uffici in Roma è elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

e contro

Ministero delle Finanze;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Umbria, n. 464/1/2014, depositata in data 2 luglio

2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30

settembre 2020 dal Consigliere Giancarlo Triscari;

 

Fatto

RILEVATO

che:

dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a C.F., esercente l’attività di noleggio di biancheria, un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2008, aveva recuperato maggiori imposte ai fini Irpef, Irap e Iva e contributi previdenziali, e irrogato le conseguenti sanzioni, avendo contestato costi non documentati; avverso il suddetto atto impositivo il contribuente aveva proposto ricorso che era stato parzialmente accolto relativamente alla deducibilità del costo di cui alla fattura passiva emessa da HR Service s.r.l.; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che: la fattura recava unicamente la descrizione del servizio ricevuto con la dicitura “servizi di lavanderia” senza alcuna specifica indicazione del periodo in cui gli stessi erano stati resi e della quantità; seppure l’attività del contribuente consisteva prevalentemente nell’utilizzo di prestazioni di terzi per il servizio di lavanderia, era comunque sintomatico il fatto che la fattura era stata emessa l’ultimo giorno dell’anno di imposta e che l’importo in esso indicato era pari a un terzo di quello complessivamente corrisposto durante l’anno; in conseguenza della genericità della fattura, occorreva verificare se il corrispettivo era stato pagato, ma tale prova non poteva dirsi fornita dal contribuente;

C.F. ha, quindi, proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle finanze, in quanto, con l’istituzione dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 01/01/2001, essa è succeduta a titolo particolare, al Ministero, nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per cui le spetta, in via esclusiva, la legittimazione ad causam e ad processum nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data (Cass. sez. un. n. 3116 e n. 3118 del 2006);

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per “omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatti decisivi”, in particolare, per non avere considerato che: l’attività di noleggio di biancheria costituiva la totalità dell’attività svolta dal contribuente, non solo una parte prevalente, come invece ritenuto dal giudice del gravame, sicchè vi era una precisa correlazione fisiologica tra la stessa e quella di lavanderia di cui necessariamente il contribuente doveva servirsi; in tutte le fatture aventi ad oggetto il servizio di lavanderia era indicata la medesima dizione e nessun rilievo aveva fatto l’Agenzia delle entrate; con riferimento alla prova del pagamento, la giurisprudenza citata dal giudice del gravame, inoltre, aveva riguardo a presunti ricavi non fatturati, dunque non era applicabile al caso di specie, concernente fatture generiche, peraltro da dimostrare;

il motivo è inammissibile;

la giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) nell’affermare che: il novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma;

sotto tale profilo, le critiche articolate dalla difesa del ricorrente alla pronuncia censurata, sotto l’apparente deduzione del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano, in realtà, verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici compiuti dal giudice del gravame, in quanto non attengono all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, non tenuto presente ai fini della decisione; invero, la sentenza censurata ha ritenuto, ai fini della deducibilità del costo di cui alla fattura emessa da HR Service s.r.l., che la stessa fosse generica in quanto non conteneva le indicazioni necessarie per accertare quando le prestazioni erano state svolte e per quale quantità;

tale valutazione, oltre che conseguire dalla stessa valutazione della generica indicazione della dicitura riportata nella fattura, è stata supportata dal giudice del gravame mediante ulteriori considerazioni, in particolare ha tenuto conto della particolarità dell’emissione della fattura nell’ultimo giorno dell’anno di imposta e, inoltre, del fatto che l’importo in essa riportato corrispondeva ad oltre in terzo del giorno d’affari del contribuente;

sulla base di tali considerazioni, il giudice del gravame ha, quindi, ritenuto che il costo riportato nella fattura non fosse certo e che, peraltro, neppure vi era prova dell’effettivo pagamento, non potendo ritenersi che la prova della prestazione potesse essere ricavata dal pagamento parziale a titolo di acconto, peraltro priva di specifico riferimento alla ditta fornitrice;

con il presente motivo di ricorso parte ricorrente non prospetta fatti specifici, primari o secondari, non tenuti presenti dal giudice del gravame e oggetto di discussione tra le parti, che, ove considerati, avrebbero potuto condurre a una diversa decisione;

la circostanza che l’attività del ricorrente consisteva totalmente, e non prevalentemente, nel noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli da vestiario, è, in primo luogo, prospettata in violazione del principio di specificità del motivo, senza alcuna allegazione o riproduzione di atti o documenti al fine di consentire a questa Corte di apprezzare quanto affermato;

in ogni caso, la circostanza è priva di rilevanza, in quanto, a ben vedere, il giudice del gravame ha fatto riferimento all’attività svolta dal contribuente ai fini della valutazione dell’inerenza della prestazione con l’attività di impresa, circostanza che non ha costituito, tuttavia, il profilo centrale su cui si è, poi, articolata la ragione della decisione;

in realtà, dalla pronuncia di evince che, più che porsi in discussione l’inerenza del servizio ricevuto con l’attività del contribuente, è stato il profilo della certezza del costo che ha assunto rilevanza centrale, sicchè è solo sotto tale profilo che si è articolato il successivo passaggio motivazionale, su cui si è, in sostanza, innestato il fulcro centrale della ratio decidendi della pronuncia in esame;

parimenti privo di specificità è l’ulteriore profilo di censura che attiene alla circostanza che l’amministrazione finanziaria non aveva prospettato alcuna pretesa con riferimento alle ulteriori fatture che avrebbero contenuto una medesima indicazione del servizio fornito; in ogni caso, lo stesso è irrilevante, in quanto prospetta, più che un fatto principale o secondario non considerato dal giudice del gravame, un mero argomento difensivo (la diversità di comportamento dell’amministrazione finanziaria rispetto a medesime situazioni) che non incide sugli elementi tenuti in considerazione dal giudice del gravame al fine di addivenire alla considerazione finale della non certezza della prestazione di cui alla fattura oggetto di analisi;

non conferente, infine, con il vizio di motivazione prospettato, è il profilo del non corretto richiamo alla giurisprudenza di questa Corte da parte del giudice del gravame;

in conclusione, non può trovare ingresso, nel regime di sindacato minimale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), novellato, il vizio come dedotto dalla ricorrente;

con il secondo motivo si censura la Sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112, c.p.c., per avere accertato la falsità della fattura nonostante il fatto che tale questione non era stata proposta dall’Agenzia delle entrate con l’atto di appello, in quanto “in tutto l’atto di appello l’ufficio mai deduce la falsità della fattura, ma esclusivamente la sua non validità per genericità”;

il motivo è infondato;

va osservato che dalla sentenza censurata, richiamata, peraltro, dallo stesso ricorrente a pag. 3, in sede di esposizione dei fatti, si evince che l’appello dell’Agenzia delle entrate era incentrato sulla circostanza che “dalla fattura non è possibile evincere la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che formano oggetto dell’operazione nonchè sulla impossibilità della fattura generica di costituire prova sufficiente a contestare la falsa fatturazione”;

in sostanza, la doglianza dell’Agenzia delle entrate riguardava il fatto che dalla fattura non potevano essere ricavati elementi indicativi idonei per avere certezza del costo sostenuto essendo la stessa generica;

la sentenza censurata ha, quindi, pronunciato su questa specifica questione, valutando, in linea con il motivo di appello, circa la generica indicazione della data e della quantità delle prestazioni ricevute dal contribuente, sicchè sussiste piena corrispondenza tra la domanda e la pronuncia del giudice, secondo quanto previsto dall’art. 112, c.p.c.;

ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite;

si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2021

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