Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8576 del 26/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 26/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 26/03/2021), n.8576
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30735-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
MDM SPORT SYSTEM SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4166/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata
il 09/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 9 ottobre 2018 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla M.D.M. Sport System s.r.l. contro il diniego opposto dall’Ufficio all’istanza di rateazione formulata dalla società con riguardo al carico iscritto a ruolo per imposte relative all’anno 2000. Riteneva la CTR che, non essendo possibile verificare la tempestività dell’appello sulla base della data di spedizione, il gravame risultava tardivo, essendo stato consegnato al destinatario il 28 maggio 2013, oltre il termine di un anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di primo grado, avvenuto il 12 aprile 2012.
Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate, con atto del 7 ottobre 2019, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
La società contribuente è rimasta intimata.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con unico mezzo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 e della L. n. 890 del 1982, art. 4 per non avere la CTR considerato che l’appello risultava notificato tempestivamente, essendo stato consegnato alla società contribuente l’ultimo giorno utile.
Il ricorso è fondato.
L’atto di appello, difatti, risulta tempestivo, posto che esso risulta pervenuto al destinatario, contrariamente a quanto asserito in sentenza, entro il termine lungo di impugnazione (nella specie, un anno e 46 giorni) e segnatamente l’ultimo giorno utile (sentenza di primo grado depositata il 12 aprile 2012, appello ricevuto dalla società contribuente il 28 maggio 2013).
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021