Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8600 del 26/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 26/03/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 26/03/2021), n.8600
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L.C. – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8861-2019 proposto da:
SACE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
GRUPPO INDUSTRIALE TOSONI SPA IN A.S.;
– intimata –
avverso l’ordinanza rif908/2019 del TRIBUNALE di VERONA, depositata
il 14/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
Che:
Sace s.p.a. ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Verona n. 908 del 2019 col quale, ai sensi dell’art. 98 L. Fall., è stata ammessa al passivo dell’amministrazione straordinaria di Gruppo industriale Tosoni s.p.a. per la somma di 1.750.450,00, in privilegio D.Lgs. n. 123 del 1998, ex art. 9, comma 5;
denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di ammissione degli interessi, che avrebbero dovuto essere riconosciuti con lo stesso grado;
la procedura non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
il ricorso è manifestamente fondato;
si evince difatti che Sace aveva chiesto di essere ammessa al passivo “per capitale (indennizzo e remunerazione) e per interessi maturati e maturandi – ai sensi del citato D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, in privilegio generale”;
su tale domanda il tribunale ha omesso di pronunciare;
questa Corte ha chiarito che gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godono del privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, perchè le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un disegno unitario, e occorre comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione (Cass. n. 266419);
altresì è stato precisato – cosa del resto emergente dalla legge – che il credito erariale, maturato a seguito della revoca dei finanziamenti disposti in base al D.Lgs. n. 297 del 1999, è assistito da privilegio per il capitale e per gli interessi, sia in quanto il richiamato decreto, art. 4, comma 3, ricalca il disposto del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, che fa ellittico riferimento alle “restituzioni”, sia in quanto occorre salvaguardare a pieno, in consonanza con le finalità della misura, il recupero delle risorse in funzione del loro proficuo reimpiego (Cass. n. 15199-20);
nè dal ricorso, nè dal decreto emerge in quale misura siano stati richiesti gli interessi nel caso concreto, secondo le alternative riscontrate nel D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 4;
per tale ragione non è possibile pronunciare nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. e la causa deve essere rinviata al tribunale il quale, in diversa composizione, si uniformerà al principio e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Verona anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021