Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8436 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 25/03/2021), n.8436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15268-2019 proposto da:

C.D., CI.AN., nella qualità di genitori

esercenti la potestà sulla figlia minore C.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FERDINANDO DI SAVOIA N. 3,

presso lo studio dell’avvocato RICCARDO MONTANI, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PASQUALE GUASTAFIERRO;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA

MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1823/2018 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE,

depositata il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Nocera Inferiore, decidendo ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, respingeva il ricorso dell’INPS e confermava gli esiti dell’accertamento tecnico preventivo, riconoscendo la sussistenza del requisito sanitario utile per l’indennità di accompagnamento in favore della minore C.R., con decorrenza da ottobre 2017; compensava interamente le spese processuali in ragione della “controvertibilità delle questioni fattuali affrontate”;

avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione C.D. e Ci.An., nella qualità specificata in epigrafe;

l’Inps ha depositato procura speciale;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, la parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1 e dell’art. 92, comma 2; i ricorrenti assumono che, a fronte dell’esito totalmente vittorioso, il Tribunale avrebbe disposto la compensazione delle spese processuali, in difetto dei presupposti normativi; esclusa, infatti, una situazione di soccombenza reciproca, neppure risulterebbero evidenziate ragioni idonee a giustificare l’assunta statuizione, a termini di legge;

il motivo è fondato;

il procedimento è disciplinato, ratione temporis, dall’art. 92 c.p.c. nel testo attualmente vigente (il giudizio per ATP risulta iscritto nel 2017), a tenore del quale le spese possono essere compensate, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”;

alle ipotesi tipizzate va aggiunta – per effetto della sentenza della Corte Cost. 19 aprile 2018, n. 77, additiva di accoglimento – quella in cui “sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”;

deve allora ritenersi ancora valido (v. Cass. n. 29130 del 2019 in motivazione) il principio -enunciato dalle Sezioni Unite nell’arresto del 22.2.2012 n. 2572 e ribadito dalla giurisprudenza successiva (per tutte: Cass. n. 22333 del 2017) in relazione al testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, vigente anteriormente al D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13 – secondo cui la disposizione, nella parte in cui consente al giudice di disporre la compensazione delle spese di lite allorchè ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, è norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la funzione interpretativa- applicativa di una disposizione formulata con clausola generale ha infatti una valenza integrativa del precetto legale e postula, quindi, una questione che è di diritto e non di fatto;

nella fattispecie di causa, esclusa la ricorrenza di una ipotesi tipizzata, neppure è configurabile una ragione che sia dotata di pari gravità ed eccezionalità;

il giudice di merito, a fondamento dell’esercitato potere di compensazione, ha posto la “controvertibilità delle questioni fattuali affrontate”;

si tratta di una giustificazione che, non coerente rispetto alla vicenda processuale ed ai contenuti del decisum, costituisce una motivazione tautologica e come tale inesistente;

il Tribunale, infatti, ha ritenuto infondato il motivo (unico) di opposizione con cui l’INPS aveva dedotto la necessità di fissare una data di “revisione” dell’accertamento di sussistenza del requisito sanitario per l’indennità di accompagnamento; il Giudice ha osservato come, integrato il requisito sanitario invocato, fosse del tutto irrilevante che “il perito non (avesse) previsto nell’elaborato una data per la revisione di detto requisito”;

il ricorso va dunque accolto; la sentenza impugnata va cassata e rinviata al Tribunale di Nocera Inferiore, in persona di un diverso giudice, perchè provveda ad una nuova regolamentazione delle spese processuali;

al giudice di rinvio è demandato, altresì, di provvedere in merito alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Nocera Inferiore, in persona di un diverso giudice, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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