Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8192 del 24/03/2021
Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 24/03/2021), n.8192
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7629/2016 R.G. proposto da:
A.E. e A.P., elettivamente domiciliati in Roma,
viale delle Milizie 22, presso l’avv. Andrea Riccio, che li
rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– intimata costituita –
e nei confronti di:
Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Regionale del Lazio (Roma),
Sez. 38, n. 4802/38/15 del 15 luglio 2015, depositata il 16
settembre 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 novembre
2020 dal Consigliere Raffaele Botta;
Preso atto che le parti non hanno prodotto memorie e che il P.G. non
ha depositato conclusioni scritte;
Vista la produzione documentale di parte ricorrente che attesta
l’adesione dei contribuenti alla definizione agevolata della lite
relativamente alle cartelle di pagamento oggetto della controversia
e il pagamento delle somme dovute secondo il calcolo effettuato
dall’Ufficio.
Fatto
RITENUTO
che deve essere pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio e che la definizione in via agevolata della controversia giustifichi la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021