Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8334 del 24/03/2021
Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 24/03/2021), n.8334
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21209-2015 proposto da:
A.A., A.M.R., A.F.V.C.,
C.E., elettivamente domiciliate in ROMA, presso lo
studio dell’Avvocato ANTONIO IORIO, rappresentate e difese
dall’Avvocato GIUSEPPE FALCONE giusta procura speciale estesa a
margine del ricorso:
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1545/3/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CALABRIA, depositata il 15/7/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
DELL’ORFANO ANTONELLA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
i ricorrenti indicati in epigrafe propongono ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria aveva respinto l’impugnazione avverso la sentenza n. 588/8/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, che aveva respinto il ricorso avverso avviso di accertamento e cartella di pagamento IRPEF 1998;
l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. a seguito del ricorso, l’Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Cosenza dell’Agenzia delle entrate aveva comunicato che i contribuenti avevano presentato domanda D.L. n. 50 del 2017 ex art. 11, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017, che la domanda e il relativo versamento erano stati regolarmente effettuati;
2. alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere segue la compensazione delle spese di lite come previsto dall’art. 6 cit., comma 13 (cfr. Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 2901929020; 6 novembre 2019, n. 28560; 5 novembre 2019, n. 28438).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 18 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021