Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8266 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 16/09/2020, dep. 24/03/2021), n.8266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32482-2019 proposto da:

C.K.V., B.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIRO MASSIMO;

– ricorrente –

contro

L’AMBIENTE CONTROSOFFI I II SRL;

– intimata –

per regolamento di competenza n. R.G. 2669/2018 avverso l’ordinanza

del TRIBUNALE di VARESE, depositata il 28/06/2019; udita la

relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI

MILENA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MASTRI CORRADO che conclude per

la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di regolamento di

competenza proposta da B.R. e da C.K. avverso

l’ordinanza più compiutamente indicata in epigrafe.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Varese con ordinanza del 28 giugno 2019, pronunciata in sede di opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 801 del 2018, richiesto ed ottenuto da L’Ambiente Controsoffitti s.r.l. nei confronti di B.R. e di C.K.V. per prestazioni rese nel corso dei lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà degli opponenti, di cui alla fattura n. 35 del 19.03.2018, ha rigettato l’eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente affermando che trattandosi di obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell’art. 1182 c.c., comma 3 nella determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell’art. 20 c.c., u.p..

Avverso siffatto provvedimento gli opponenti hanno proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, articolato su due motivi.

E’ rimasta intimata la società opposta.

Essendosi ritenute applicabili le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Procuratore Generale di formulare le sue conclusioni, presentate nel senso dell’inammissibilità del ricorso, ed all’esito del loro deposito è stato adottato decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– va preliminarmente rilevato che il ricorso, come pure evidenziato dal P.G., è innanzitutto inammissibile.

Al riguardo si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con l’ordinanza 29 settembre 2014 n. 20449, hanno affermato che, anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009 n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione, come nel caso in cui abbia conclamato il proprio convincimento (pur se in sè erroneo) di poter decidere definitivamente la questione, senza preventivamente invitare le parti alla precisazione delle conclusioni anche nel merito e senza assumere in decisione potenzialmente l’intera controversia.

Nella specie deve escludersi la ricorrenza dell’ipotesi eccezionale cui hanno fatto riferimento le Sezioni Unite, essendosi il giudice limitato, senza previo invito alle parti a precisare le conclusioni anche nel merito, come sopra già evidenziato, a riaffermare la competenza per territorio del tribunale adito, con concessione dei termini istruttori, prima ancora di pronunciarsi sulla richiesta di provvisoria esecuzione del medesimo decreto.

Da quanto precede resta assorbito l’esame dei due motivi di ricorso.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, va dichiarata l’inammissibilità del proposto ricorso per regolamento di competenza.

Nessuna pronuncia sulle spese del presente procedimento per non avere svolto difese in questa sede la società opposta.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte delle parti ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2″ Sezione Civile, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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