Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8296 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 24/03/2021), n.8296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10792/2015 R.G. proposto da:

P.F., c.f. (OMISSIS), in proprio e nella qualità di erede

della defunta madre C.A., e P.S., c.f.

(OMISSIS), nella qualità di erede della defunta madre Anna

C., rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine

del ricorso, dall’Avv. Fabrizio Filippucci, con il seguente

domicilio digitale: fabriziofilippucci.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e

difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui

uffici in via dei Portoghesi, n. 12 è domiciliata;

– intimata –

costituita avverso la sentenza n. 7442/40/14 della CTR del Lazio –

Latina, depositata in data 9/12/2014, non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Dott. Angelo Napolitano

nella camera di consiglio del 19 novembre 2020.

 

Fatto

L’agente della riscossione emise la cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificata in data (OMISSIS) agli originari contribuenti P.F. e C.A., chiedendo il pagamento dell’imposta di registro fondata su di un avviso di rettifica e liquidazione notificato ai detti contribuenti in data (OMISSIS), relativo all’atto di compravendita di un terreno, non impugnato.

I contribuenti impugnarono le cartelle di pagamento con separati ricorsi dinanzi alla CTP di Frosinone, che li riunì e ne accolse le doglianze ritenendo che si fosse verificata in danno dell’Ufficio la decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, applicabile anche alle imposte indirette ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1988.

La CTR del Lazio, sezione distaccata di Latina, riformò la sentenza su appello dell’Ufficio, affermando che il D.P.R. n. 43 del 1988, era stato abrogato dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 68, e che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, era stato abrogato dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter, convertito in L. n. 156 del 2005. Secondo il giudice di appello, dunque, alla fattispecie si sarebbe dovuto applicare il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, con la conseguenza che, essendo intervenuto il definitivo accertamento dell’imposta di registro dovuta con un avviso di liquidazione e rettifica notificato ai contribuenti il (OMISSIS), il relativo credito si sarebbe prescritto solo nel 2015, nell’ordinario termine decennale di prescrizione, con piena legittimità delle cartelle di pagamento notificate nel 2009.

Contro la sentenza di appello i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in un unico complesso motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato solo un atto di costituzione.

Diritto

1. Con l’unico motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25, e violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, i contribuenti si dolgono che il giudice di appello abbia violato il D.P.R. n. 603 del 1972, artt. 17 e 25, e che, se tali norme fossero state applicate, si sarebbe dovuto affermare la decadenza dell’Ufficio dal diritto di riscuotere l’imposta di registro definitivamente accertata in via amministrativa nel 2005: sulla base del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, l’iscrizione a ruolo avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31 dicembre 2006; sulla base del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, le cartelle di pagamento avrebbero dovuto essere notificate entro il 31 dicembre 2007.

Il giudice di appello, secondo i contribuenti, avrebbe confuso l’istituto della decadenza con quello della prescrizione, visto che le richiamate norme del D.P.R. n. 602 del 1973 (artt. 17 e 25), si sarebbero dovute applicare alle imposte indirette, come l’imposta di registro.

2. Il ricorso è infondato e va rigettato.

I contribuenti sostengono erroneamente l’applicabilità alla fattispecie del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25.

L’art. 17, infatti, è stato abrogato dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter, convertito in L. n. 156 del 2005, con la conseguenza che al 31 dicembre 2006 l’Ufficio non era decaduto dal potere di iscrivere a ruolo le somme di cui all’avviso di liquidazione e rettifica del 2005, e che le cartelle di pagamento non dovevano essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2007.

L’abrogazione del D.P.R. n. 43 del 1988, ad opera del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 68, inoltre, ha determinato lo sganciamento, in via generale, delle modalità temporali di riscossione delle imposte indirette, tra cui quelle di cui in questa sede si discute, dalle modalità temporali di riscossione delle imposte sul reddito, disciplinate dal D.P.R. n. 602 del 1973.

Tale conclusione è, del resto, confermata proprio dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 23, che espressamente estende i termini di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, alla sola imposta sul valore aggiunto, escludendo dunque una sua generale estensione alle altre imposte indirette.

3. In conclusione, una volta intervenuto l’accertamento definitivo in via amministrativa dell’imposta di registro, si applica il solo termine decennale di prescrizione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, (Cass., sez. 6-5, n. 11555/2018; Cass., sez. 6-5, n. 32308/2019; Cass., sez. 6-5, n. 12740/2020); nè dal tenore della citata disposizione può accogliersi la prospettazione limitativa dei contribuenti secondo la quale il termine decennale di prescrizione si applicherebbe solo all’actio iudicati.

4. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle Entrate esonera il Collegio dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

 

 

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