Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8110 del 23/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8110
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28340-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore
speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI)
SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso
dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI,
EMANUELE DE ROSE;
– ricorrenti –
contro
L.N., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato LUCA MANSERVIGI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 260/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 20/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA
MARIA LEONE.
Fatto
RILEVATO
Che:
La Corte di appello di Bologna con la sentenza n. 260/2019 aveva dichiarato dovute da L.N., nei confronti dell’Inps, le sanzioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a, in relazione alla mancata iscrizione alla gestione separata Inps della L.R. con riferimento all’anno 2010.
La corte territoriale, dopo aver valutato esistente l’obbligo di iscrizione alla gestione separata da parte della attuale ricorrente, aveva ritenuto di applicare, per il ritardato pagamento il regime sanzionatorio di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a (omissione) e non già quello della lett. b) (evasione).
Avverso detta decisione l’Inps ha proposto ricorso affidato ad un solo motivo cui ha resistito L.N. con controricorso.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Entrambe le parti hanno depositato successiva memoria.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1) Con unico motivo l’Inps ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a) e b), per aver, la corte territoriale ritenuto che all’omessa iscrizione alla gestione separata ed all’omesso versamento dei relativi contributi fossero da applicarsi le sanzioni relative alla omissione contributiva e non all’evasione.
Il motivo è fondato. Questa Corte ha chiarito che “in tema di evasione ed omissione contributiva previdenziale della L. n. 388 del 2000, ex art. 116, ricorre la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare all’INPS rapporti lavorativi in essere e relative retribuzioni corrisposte, mentre va ravvisata la seconda, più lieve, qualora l’ammontare dei contributi, di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento, sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie” (Cass. n. 5281/2017; Cass. n. 17119/2015).
Sulla base di tale principio deve quindi essere valutata la fattispecie all’esame e di conseguenza determinata la sanzione adeguata.
In tale determinazione dovrà anche tenersi conto dell’ulteriore pronuncia di questa Corte (Cass. n. 3799/2019) secondo cui “La normativa sulla riduzione delle sanzioni civili va letta nel suo complesso ed essa si articola in due previsioni di fondo. La prima è quella della L. n. 388 cit., art. 116, comma 10, secondo cui “nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti” con il limite massimo del 40 della contribuzione dovuta.
La seconda è quella dell’art. 116, comma 15, lett, a), secondo cui “fermo restando l’integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro dellavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali”, anche in relazione ai “casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza””.
Le due norme prevedono una diversa e progressivamente più intensa riduzione delle sanzioni, fino all’interesse legale di cui al comma 15, ma si basano chiaramente su identici presupposti, per quanto attiene al pagamento dei contributi dovuti.
Ne deriva che, anche la previsione del comma 15 va intesa, come da giurisprudenza citata, alla luce del più esplicito disposto del comma 10 e quindi nel senso che, omessa od evasa ab origine l’obbligazione contributiva, vi sia pagamento di essa “nel termine fissato dagli enti impositori”, evidentemente in concomitanza o correlazione con la richiesta di adempimento dell’obbligo inadempiuto”.
I principi enunciati non risultano essere stati considerati dalla corte territoriale. Il ricorso deve essere accolto e rinviata la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza sul motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021