Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7851 del 19/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 19/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 19/03/2021), n.7851
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 27349-2019 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PALESTRO 78,
presso lo studio dell’avvocato ANDREA RANERI, rappresentata e difesa
dall’avvocato LUIGI ELEFANTE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2761/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 5/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA
DE FELICE.
Fatto
RILEVATO
che:
la Corte d’appello di Roma, a conferma della sentenza del Tribunale, ha riconosciuto il diritto di T.A., vedova dell’appuntato P.C., vittima del terrorismo, al vitalizio di cui alla L. n. 204 del 2006, art. 5, comma 3 bis, a decorrere dal 1 gennaio 2014 con corresponsione degli arretrati dalla data del decesso di quest’ultimo, avvenuto il 27 dicembre 2004;
la quaestio iuris, sollevata da T.A. a seguito del diniego del beneficio da parte del Ministero dell’Interno in ragione della morte del coniuge in epoca antecedente al 1 gennaio 2014, si appunta sull’interpretazione della L. 23 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), la quale ha esteso l’assegno speciale ai superstiti delle vittime del terrorismo e delle stragi di matrice terroristica che fossero ancora in vita il 1 gennaio 2014;
la Corte territoriale ha interpretato la disposizione in senso favorevole all’estensione dell’assegno ai familiari della vittima del terrorismo che fosse già deceduta alla data in entrata in vigore della predetta legge di stabilità ed ha, quindi, riconosciuto in capo a T.A. il diritto a percepire l’assegno iure proprio – a prescindere dal sopravvenuto decesso del congiunto e dal decorso del tempo – in funzione di ristoro del dolore subito in virtù del legame con la vittima dell’evento che aveva dato luogo all’invalidità;
la cassazione della sentenza è domandata dal Ministero dell’Interno sulla base di unico motivo;
T.A. ha depositato controricorso;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il Ministero ricorrente contesta “Violazione degli artt. 11 e 12 disp. prel. c.c., dell’art. 81 Cost., della L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 5, commi da 3 bis a quater, così come novellata dall’art. 1”;
sostiene che la ratio della norma sarebbe chiaramente ispirata all’intento di restringere la cerchia degli aventi diritto allo speciale vitalizio previsto dalla legge;
ritiene che non sussistano margini per un’interpretazione analogica con la disciplina generale dettata in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (I. n. 407 del 1998) la quale dispone l’attribuzione iure proprio del beneficio ai superstiti qualora dall’atto terroristico sia derivato il decesso del loro congiunto;
nel caso in esame la L. n. 147 del 2013, comma 3 bis, avrebbe introdotto una deroga alla disciplina generale, prevedendo l’erogazione eccezionale di un vitalizio in favore dei familiari dell’invalido, col limite dell’esclusione dell’assegno in caso di morte del beneficiario alla data indicata nella legge di stabilità (1 gennaio 2014);
il ricorrente Ministero richiama la decisione delle Sezioni Unite n. 22753 del 2018 che, in tema di individuazione dei superstiti delle vittime del dovere (L. n. 466 del 1980, art. 6), ha affermato che l’obiettivo dell’unificazione legale con la corrispondente categoria delle vittime della criminalità organizzata è soltanto tendenziale e progressivo, e che tale realtà non è di per sè idonea a ingenerare un contrasto col principio costituzionale di eguaglianza, concernendo le misure considerate erogazioni speciali in favore di categorie portatrici di diritti nascenti dalla tutela di differenti valori, sebbene tutti di rilevanza costituzionale;
il Collegio rileva che la questione sollevata non ha, finora, trovato un definitivo assetto nella giurisprudenza di questa Corte;
la decisione sul punto riveste rilievo nomofilattico;
in definitiva, non sussistendo i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. per la decisione in adunanza camerale, la causa va rimessa alla Quarta Sezione.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla Quarta Sezione non sussistendo i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. per la decisione in adunanza camerale.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021