Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7762 del 18/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 18/03/2021), n.7762
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23734-2019 proposto da:
C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE, 56,
presso lo studio dell’avvocato MARIA GRANILLO, rappresentato e
difeso dall’avvocato LUCA FORTE;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,
CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 477/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 04/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO
CARLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. la Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 477 pubblicata il 4.2.2019, ha respinto l’appello di C.P., confermando la pronuncia di primo grado, con cui era stata rigettata l’opposizione proposta avverso l’avviso di addebito emesso dall’INPS per il recupero di contributi pretesi a seguito dell’iscrizione d’ufficio del predetto alla gestione separata quale libero professionista;
2. la Corte di merito, per quanto ancora rileva, ha ritenuto non decorso il termine quinquennale di prescrizione computando, come dies a quo di decorrenza, la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (nel caso di specie il 25.9.2008 per i redditi dell’anno 2007, rispetto all’intimazione di pagamento pervenuta al destinatario il 24.6.2013);
3. avverso tale sentenza C.P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso l’INPS;
4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
che:
5. col motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, per avere la Corte di merito errato nella individuazione del dies a quo del decorso della prescrizione;
6. il motivo risulta fondato alla luce dei principi affermati da questa Corte, e che qui si intende ribadire, secondo cui “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Cass. n. 27950 del 2018; sez. 6 n. 19403 del 2019; sez. 6 n. 13049 del 2020);
7. a tali principi non si è conformata la sentenza impugnata, e da ciò consegue l’accoglimento del ricorso;
8. la sentenza impugnata deve quindi essere cassata e la causa rinviata alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021