Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7540 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 17/03/2021), n.7540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 18239 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

C.S., rappresentato e difeso, giusta procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Franco Pepe, elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’avv.to Giuseppe Martini, in Roma,

Viale Mazzini n. 6;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania n. 117/15/2014, depositata in data 5

febbraio 2014, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28 ottobre 2020 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza n. 117/15/2014, depositata in data 5 febbraio 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di C.S. avverso la sentenza n. 80/02/2013 della Commissione tributaria provinciale di Benevento che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, aveva contestato nei confronti di quest’ultimo, esercente attività professionale di commercialista, per il 2008, un maggiore reddito imponibile, ai fini Irpef, Irap e Iva, in relazione a movimentazioni (di accreditamento e di prelevamento) effettuate sul conto corrente bancario dello stesso, ritenute dall’Amministrazione non giustificate;

– in punto di diritto, la CTR – confermando, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, l’annullamento del recupero a tassazione dei prelevamenti e dichiarando la legittimità dell’avviso quanto agli accrediti per quanto di interesse, ha affermato che: 1) l’appello era ammissibile in quanto composto, oltre che di una parte manifestamente riguardante altra procedura e frutto di un refuso del computer anche di una parte in cui l’Ufficio aveva richiamato l’accertamento contestato e criticato la sentenza impugnata per avere erroneamente omesso di considerare il disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in tema di recupero a tassazione dei prelevamenti bancari; 2) era legittimo il recupero a tassazione delle operazioni di accreditamento contestate ai punti da 1 a 6 dell’accertamento in questione (per versamenti dell’importo di Euro 3.576,00), non avendo il contribuente fornito la prova di averne tenuto conto quale imponibile ai fini della dichiarazione dei redditi;

– avverso la sentenza della CTR, il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per avere la CTR ritenuto erroneamente ammissibile il gravame, pur essendosi l’Ufficio limitato a ricopiare il testo della motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, innestandolo nel corpo di un atto di appello redatto avverso altra sentenza, senza, pertanto, articolare alcuna censura avverso la sentenza della CTP di Benevento n. 80/2/13;

– il motivo è inammissibile;

– premesso che “Nel processo tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. E’ pertanto irrilevante che i motivi siano enunciati nella parte espositiva dell’atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere “specifici” i motivi d’appello possono essere ricavati, anche per implicito, purchè in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30341 del 21/11/2019), il ricorrente non coglie il decisum, avendo la CTR rigettato l’eccezione di inammissibilità del gravame in quanto – con ciò compiendo un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità – l’atto di appello era composto “oltre che di una parte manifestamente riguardante altra procedura e frutto di un refuso del computer anche di una parte in cui l’appellante richiam(ava) l’accertamento contestato e criticava) la sentenza impugnata affermando che essa (aveva) erroneamente omesso di considerare il disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in tema di recupero a tassazione dei prelevamenti bancari”;

– con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 329 c.p.c., comma 2 e art. 324 c.p.c., per avere la CTR incorrendo nel vizio di ultrapetizione – pronunciato oltre i limiti del devoluto nel confermare la legittimità della ripresa a tassazione degli accreditamenti, ancorchè i motivi di impugnazione ritenuti sussistenti dal giudice di appello attenessero esclusivamente al profilo della ripresa concernente i prelevamenti bancari e non già le operazioni di versamento, con conseguente omesso rilievo d’ufficio dell’avvenuta formazione del giudicato interno sulle statuizioni del giudice di prime cure circa la asserita illegittimità della ripresa a tassazione degli accreditamenti;

– il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi avendo la CTR statuito in ordine alla legittimità della ripresa a tassazione degli accreditamenti per l’importo di Euro 3.576,00 nei limiti del devolutum, essendo stato nell’atto di appello – come evidenziato in punto di fatto nella sentenza impugnata (pag. 1) – richiamato l’accertamento contestato; con ciò, dunque, lo stesso giudice di appello ha dato atto dell’avvenuta richiesta da parte dell’Ufficio appellante della conferma in toto dell’avviso di accertamento e, dunque, della impugnativa della sentenza di primo grado non solo quanto alla statuita legittimità della ripresa a tassazione dei prelevamenti ma anche di quella relativa ai versamenti;

– con il terzo motivo, in subordine, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 329 c.p.c., comma 2 e art. 324 c.p.c., per avere la CTR – incorrendo nel vizio di ultrapetizione – pronunciato oltre i limiti della domanda nel dichiarare la legittimità della ripresa a tassazione degli accreditamenti per l’importo di Euro 3.576,00, anche se nell’atto di appello era stato ricopiato esclusivamente il punto n. 2) (relativo alla ripresa di un versamento dell’importo di Euro 250,00) e non già quelli nn. 1 e da 3 a 6 dell’avviso di accertamento, con ciò incorrendo anche nell’omesso rilievo ex officio dell’acquiescenza dell’Ufficio in ordine alla parte della sentenza di primo grado relativa alla statuizione sugli accrediti di cui ai punti n. 1 e da n. 3 a n. 6;

– il motivo è inammissibile in quanto non è aderente al decisum, avendo la CTR pronunciato nei limiti del devolutum quanto alla ritenuta legittima ripresa a tassazione degli accreditamenti per l’importo di Euro 3.576,00 – avendo precisato – con un accertamento in fatto non suscettibile di sindacato in sede di legittimità – che l’atto di appello richiamava l’accertamento contestato e, in particolare, le operazioni di accreditamento indicate ai punti da 1) a 6) dell’accertamento per l’importo complessivo di Euro 3.576,00 (pag. 2);

– in conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

la Corte:

– rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito;

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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