Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7362 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 16/03/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 16/03/2021), n.7362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16679/2015 proposto da:

EQUITALIA CENTRO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 52, presso

lo studio dell’avvocato ALBERTO CESARE JANNONI SEBASTIANINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO DI GIOVANNI;

– ricorrente –

contro

A.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 24, presso lo studio dell’avvocato UBALDO CIPOLLONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato RENZO COLANTONIO;

– controricorrente –

e contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli Avvocati RAFFAELA FABBI, LORELLA FRASCONA’,

che lo rappresertano e difendono;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

cel suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 995/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 27/11/2014 R.G.N. 1404/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato l’impugnazione proposta da A.G.M. avverso la sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione a diverse intimazioni di pagamento notificate in data 20 settembre 2012, relative a cartelle di pagamento notificate fra l’8.1.2001 e l’8 giugno 2010, e, per quanto ora di interesse, ha dichiarato prescritti per decorso del termine quinquennale i contributi previdenziali di cui alle intimazioni di pagamento n. (OMISSIS) n. (OMISSIS), n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), notificate il 20.9.2012 in quanto tale notifica era intervenuta oltre il quinquennio dall’ultimo atto interruttivo;

a fondamento della decisione la Corte territoriale, richiamato il dictum di Cass. 12263 del 2006 e di altri precedenti, rilevò la prescrizione dei crediti intervenuta dopo la notifica delle cartelle sottese alle citate intimazioni;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud s.p.a. sulla base di un motivo illustrato da successiva memoria;

l’INAIL e A.G.M. hanno resistito con controricorso, quest’ultimo ha depositato memoria;

l’INPS non ha svolto attività difensiva, limitandosi a rilasciare procura in calce al ricorso notificato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2953 e dell’art. 2946 c.c., in ragione del fatto che la Corte territoriale ha ritenuto applicabile ai fini del computo del termine prescrizionale del credito contributivo il termine quinquennale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, senza considerare l’effetto novativo conseguente alla notifica delle cartelle di pagamento che comporterebbe l’applicabilità del termine decennale previsto per l’actio iudicati;

la censura è infondata poichè sui punti contestati la Corte territoriale ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di legittimità e l’esame dei motivi non offre elementi nuovi rispetto all’elaborazione giurisprudenziale consolidata (ex plurimis Cass. n. 26013 del 29/12/2015, Cass. n. 10327 del 26/04/2017);

soccorre, infatti, il principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016), secondo il quale: “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato;

in linea con il richiamato principio, con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte è intervenuta affermando che in tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno all’amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del 19/06/2009);

allo stesso modo non assume rilievo il richiamo al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016, Cass. n. 31352 del 04/12/2018);

in base alle svolte argomentazioni, il ricorso va rigettato:

le spese del giudizio vanno compensate posto che la soluzione della questione affermatasi con la sentenza delle Sezioni unite n. 23397 del 2016 è successiva all’epoca di proposizione del giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove div..

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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