Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7333 del 16/03/2021
Cassazione civile sez. trib., 16/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 16/03/2021), n.7333
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 00252/2013 R.G. proposto da:
Prelios Agency s p.a. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.
Odescalchi Maria e Caporale Antonio Michele, elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Sardegna
38;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello
Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via
dei Portoghesi 12;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 43/19/2012 della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia, depositata il gorno 8 maggio 2012.
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17
dicembre 2020 dal Consigliere Fichera Giuseppe.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Pirelli & Real Estate Agency s.p.a. impugnò l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, con il quale venne esclusa la detraibilità dell’IVA versata per l’anno 2006.
Il ricorso venne respinto in primo grado; proposto appello dalla Pirelli & Real Estate Agency s.p.a., la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza depositata il giorno 8 maggio 2012, lo dichiarò inammissibile per difetto di specificità delle doglianzze.
Avverso la detta sentenza, Prelios Agency s.p.a. – già Pirelli & Real Estate Agency s.p.a. – ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo, mentre l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo Prelios Agency s.p.a. deduce la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1, poichè dalla lettura dell’atto di appello emergevano all’evidenza i motivi specifici di doglianza rispetto alla sentenza di primo grado.
1.1. La censura è manifestamente fondata.
E’ noto, invero: che nel processo tributario l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass. 21/11/2019, n. 30341; Cass. 19/01/2007, n. 1224).
Dunque, nella vicenda all’esame di questa Corte, attraverso la mera lettura degli atti processuali, non è dubitabile che l’appellante intese formulare un unico complesso motivo di censura avverso la sentenza di primo grado, ivi articolando in maniera sufficientemente chiara le ragioni di dissenso rispetto alla motivazione resa.
3. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021