Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7060 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. II, 12/03/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 12/03/2021), n.7060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19701/2019 proposto da:

U.A., rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNA FRIZZI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA;

– intimati –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 843/2019 del TRIBUNALE di

TRENTO, depositato il 07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2020 dal Presidente ROSA MARIA DI VIRGILIO.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto del 7/5/2019, il Tribunale di Trento ha respinto il ricorso proposto da U.A., cittadino della (OMISSIS), avverso la decisione della Commissione territoriale, di reiezione delle domande di protezione sussidiaria ed umanitaria.

Il Tribunale ha ritenuto non credibile la narrazione del ricorrente, specificando le singole plurime e gravi contraddizioni riscontrate, ha dato atto che nella zona di provenienza della parte non sono riscontrabili violenze generalizzate o indiscriminate nei confronti della popolazione, alla stregua delle indicazioni del sito (OMISSIS) del Ministero degli Esteri, ed ha a riguardo richiamato le informazioni considerate dalla Commissione territoriale, provenienti da siti attendibili, ACCORD, Easo ed altri; ha escluso la protezione umanitaria, non potendosi a riguardo considerare, astrattamente ed isolatamente, il livello di integrazione in Italia.

Avverso detta pronuncia ricorre U.A., sulla base di quattro motivi.

Il Ministero è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, il ricorrente denunciai il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 e il vizio di omesso esame di fatto decisivo.

Il ricorrente, con specifico riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), si duole della valutazione condotta dal Tribunale in relazione alla domanda di protezione sussidiaria, osserva che nessun accenno è stato effettuato con riferimento alle fonti citate in ricorso, di cui agli allegati D, E, F, G, Easo agosto 2017, Easo 2018, Roma Tre dipartimento di Giurisprudenza Human Rights and Refugee Law legal Clinic Nigeria 11 maggio 2018.

Il motivo è sostanzialmente inammissibile.

Il Tribunale ha dato atto delle fonti considerate, richiamando quelle evidenziate dalla Commissione, Accord 2017, Easo 2017, Human Rights Watch 2017 ed altre; a fronte della valutazione della zona di provenienza, come non attualmente interessata da violenza generalizzata o indiscriminata nei confronti della popolazione, il ricorrente ha inteso contrapporre le informazioni risultanti dai report Easo 2017 e 2018, relativi tra l’altro agli Stati rientranti nel Delta del Niger, tra i quali non rientra il Kogi State, come risulta dalla stessa elencazione del report Easo 2018, di cui a pag. 20 del ricorso.

Ne consegue la piana inammissibilità del motivo, in quanto inteso a contraddire la valutazione propria del merito, effettuata dal Tribunale, e per di più per l’incongruenza delle stesse fonti in tesi contrapposte.

Col secondo mezzo, il ricorrente denuncia la nullità della pronuncia impugnata, per mancata decisione sulla domanda di protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b).

Il motivo è inammissibile, dato che, anche a superare la genericità della formulazione del mezzo, postula la credibilità della narrazione del ricorrente, che il Tribunale, con statuizione non attinta dai motivi di ricorso, ha escluso con ampia motivazione.

Col terzo mezzo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e vizio di omesso esame di fatto decisivo, in relazione al diniego della protezione umanitaria.

Il motivo è inteso a far valere l’inapplicabilità del c.d. decreto Salvini (applicazione correttamente già invero esclusa dal Tribunale); vi si sostiene di avere provato la propria integrazione, che il Tribunale non avrebbe considerato l’impedimento all’esercizio delle libertà democratiche, nel resto richiama i principi generali ed astratti della protezione richiesta.

Il motivo è inammissibile.

Ed infatti, a fronte della valutazione del Tribunale, che ha escluso la valenza in sè del percorso integrativo raggiunto in Italia (sul quale invero lo stesso motivo nulla assume in concreto, salvo il richiamo, a sua volta generico, ad una non meglio precisata documentazione allegata dopo l’udienza del 19/12/2018, della quale non si indica neppure la localizzazione), stante la non credibilità della narrazione e la mancanza di situazione individuale di soggezione a violenza indiscriminata nel Paese di provenienza (come ricavabile dal complesso della motivazione), il ricorrente del tutto genericamente ha richiamato i principi affermati in materia.

Col quarto motivo, il ricorrente si duole della violazione dell’art. 10 Cost., comma 3 e della mancata applicazione del principio di non refoulment, imposto dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dai altre Convenzioni internazionali. Il motivo va respinto, per il principio consolidato, secondo il quale non residua spazio applicativo autonomo dell’art. 10 Cost., stante la compiuta normazione del sistema di protezione internazionale ed umanitaria, e per il rilievo che, una volta ritenuta non credibile la narrazione dello straniero e dato atto della situazione nel Paese di provenienza, non si vede come possa ipotizzarsi l’applicazione del principio di non refoulment.

Conclusivamente, va respinto il ricorso; nulla sulle spese, non essendosi difeso il Ministero.

Sussistono le condizioni per la debenza dai parte del ricorrente del doppio del contributo unificato.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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