Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7088 del 12/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 12/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 12/03/2021), n.7088
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12913-2019 proposto da:
A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO n. 9,
presso lo studio dell’avvocato SPIGHETTI EDOARDO, rappresentato e
difeso dall’avvocato GALLUCCI GIANLUCA;
– ricorrente –
contro
COMUNE MONTALTO UFFUGO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2268/2018 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata
il 25/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/02/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Giudice di Pace di Montalto Uffugo, A.G. proponeva opposizione avverso un verbale di accertamento al codice della strada con il quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 148, commi 11 e 16, del predetto codice, per aver eseguito “un superamento di veicoli in lento movimento a causa di una congestione della circolazione determinata da situazione ambientale dovuta a neve”. Per quanto qui rileva, il ricorrente eccepiva la carenza di un elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria, rappresentato dall’invasione, nel corso della manovra di sorpasso, della carreggiata destinata all’opposto senso di marcia dei veicoli.
L’opposizione veniva rigettata dal Giudice di Pace.
Interponeva appello avverso tale decisione l’ A., mentre rimaneva contumace il Comune di Montalto Uffugo.
Con la sentenza impugnata, n. 2268/2018, il Tribunale di Cosenza rigettava l’appello, dichiarando le spese del grado non ripetibili.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione A.G., affidandosi ad un solo motivo.
Il Comune di Montalto Uffugo, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 148, comma 11, e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente posto a carico del ricorrente la prova della mancanza di uno degli elementi costitutivi della fattispecie sanzionatoria.
La censura è fondata.
L’art. 148 C.d.S., comma 11, sanziona la manovra di sorpasso dei veicoli fermi o in lento movimento a condizione che essa comporti l’invasione della carreggiata destinata al senso opposto di marcia (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2484 del 05/02/2007, Rv. 595852). E’ pertanto erronea l’affermazione contenuta a pag. 3 della sentenza impugnata, secondo cui l’ A. non avrebbe provato “… l’allegata circostanza esimente dell’effettuazione del sorpasso a destra dei veicoli in lento movimento che lo precedevano, senza spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia”, posto che la predetta circostanza non costituisce affatto una “esimente”, bensì un elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria, il cui onere della prova è a carico dell’amministrazione.
Il giudice può sopperire all’eventuale inerzia processuale dell’amministrazione valutando i documenti già acquisiti agli atti del giudizio ovvero disponendo, anche d’ufficio, i mezzi di prova ritenuti necessari (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24691 del 08/10/2018, Rv. 650660 e Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 4898 del 11/03/2015, Rv. 635012), ma non può spingersi sino a presumere l’esistenza di elementi costitutivi non dimostrati dagli atti o dalle prove di cui anzidetto.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Cosenza, in differente composizione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Cosenza, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021