Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6865 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 11/03/2021), n.6865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14715-2014 proposto da:

ART A PELLI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA DE MURI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 105/2013 della COMM. TRIB. REG. del VENETO,

depositata il 29/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– sulla scorta di p.v.c. della Guardia di Finanza, che contestava ad Art. A Pelli S.r.l. la contabilizzazione di operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti nell’anno 2008, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società, in data 1/9/2010, un avviso di accertamento per IVA, IRES E IRAP;

– la C.T.P. di Vicenza accoglieva parzialmente l’impugnazione della società, riconoscendo la deducibilità, ai fini IRES ed IRAP, dei costi relativi a fatture soggettivamente inesistenti (in quanto inerenti ai ricavi della contribuente per acquisto di materie prime e merci) e ritenendo dimostrata l’effettuazione di due forniture che erano state considerate, invece, come oggettivamente inesistenti da Agenzia delle Entrate;

– la C.T.R. del Veneto, con la sentenza n. 105/25/13 del 29/11/2013, accoglieva l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e respingeva l’appello incidentale della società, così confermando integralmente l’accertamento;

-in pendenza del giudizio d’appello, l’Agenzia delle Entrate comunicava il parziale annullamento, ai sensi del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1, conv. dalla L. n. 44 del 2012, dell’accertamento con riferimento ai costi (deducibili) afferenti a fatture soggettivamente inesistenti (non veniva reputato deducibile un importo pari al 6% dell’imponibile, considerato alla stregua di compenso delle società interposte nella frode);

– avverso tale decisione la Art. A Pelli S.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi; deposita memoria.

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Col primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione del giudicato interno; la società sostiene che l’appello dell’Agenzia delle Entrate aveva contestato la decisione soltanto nella parte concernente la deducibilità dei costi ai fini IRES e IRAP, mentre nessuna censura aveva attinto la statuizione relativa all’effettiva esecuzione di alcune delle forniture (che nell’avviso erano invece individuate come fittizie). Conseguentemente, la pronuncia della C.T.R. aveva riformato la decisione di primo grado con decisione resa ultra petita.

Il motivo è fondato.

Come emerge anche dalla sentenza impugnata – la quale specifica che l’Ufficio aveva proposto appello deducendo la violazione e falsa applicazione della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, relativo ai ccdd. “costi da reato” – l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate non riguardava la statuizione relativa all’effettiva sussistenza di alcune operazioni che, invece, nell’accertamento erano state considerate come oggettivamente inesistenti.

2. Col secondo motivo la ricorrente censura la sentenza, deducendone anche la nullità (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), dell’art. 132 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 111 Cost., per avere la C.T.R. reso una decisione priva di motivazione, sorretta da argomentazioni generiche e tautologiche.

Anche tale motivo è fondato, dato che la motivazione del provvedimento impugnato è al di sotto del “minimo costituzionale” (Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014).

Infatti, la pronuncia del giudice d’appello richiama un giudicato penale – nemmeno indicato, ma qualificato come atto “che non può essere messo in discussione” – sulla sussistenza della frode IVA e, senza distinguere, tra le diverse operazioni, quelle soggettivamente e oggettivamente inesistenti, rinvia genericamente e apoditticamente agli “accertamenti della G.d.F. e alle intercettazioni telefoniche”; da tali elementi, che la C.T.R. non mostra in alcun modo di avere compiutamente analizzato, si dovrebbero desumere “riscontri precisi” circa la carenza di buona fede della società.

3. Restano assorbiti gli ulteriori motivi, coi quali la ricorrente ha censurato la decisione, sotto diversi profili, per violazione dell’onere della prova ed omessa considerazione degli elementi probatori.

3. In accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, dunque, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il primo e il secondo motivo;

dichiara assorbiti i restanti motivi;

cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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