Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6814 del 11/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 11/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 11/03/2021), n.6814
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 11298/2019
R.G., proposto da:
OMNIA CONSUL S.R.L., in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mirko Vannucci, con domicilio in
Ancona, Corso Mazzini n. 7.
– ricorrente –
contro
B.D..
– intimato –
avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Firenze, depositata in
data 4.2.2020.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale P Alessandro epe, che ha concluso per
l’accoglimento del regolamento.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno
17.2.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
Fatto
RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La Omnia Consul ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 169/2019, ottenuto dall’avv. B.D. per il pagamento di compensi professionali.
L’opposto, costituitosi in giudizio, ha chiesto di confermare l’ingiunzione.
Riservatosi sulla richiesta di provvedimento ex art. 648 c.p.c., il Giudice di pace di Firenze, dichiarato il decreto provvisoriamente esecutivo, ha contestualmente dato atto che l’opposto aveva presentato una denuncia – querela alla Procura della Repubblica di Firenze in data 20.5.2019 ed ha perciò ordinato la sospensione della causa sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento penale.
Per la cassazione dell’ordinanza la Omnia Consul s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento di competenza in tre motivi.
B.D. è rimasto intimato.
2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 295 c.p.c., artt. 405,550 e 654 c.p.p., art. 211 disp. att. c.p.p., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, imputando al Giudice di pace di aver sospeso il giudizio pur non essendo stata ancora esercitata l’azione penale.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 42 e 295 c.p.c., art. 654 c.p.p., art. 211 disp. att. c.p.p., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, affermando che la sospensione non poteva essere disposta, atteso che la denuncia penale era stata proposta nei confronti di A.F., soggetto estraneo alla causa e che all’epoca – non rivestiva neppure la qualità di amministratore della ricorrente.
Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 295 c.p.c., art. 654 c.p.p., art. 211 disp. att. c.p.p., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la sospensione sia stata disposta in mancanza di connessione tra i fatti denunciati in sede penale e il diritto controverso nel giudizio civile.
3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento delle altre censure.
Va anzitutto premessa l’ammissibilità del regolamento avverso il provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., adottato dal giudice di pace (Cass. 27994/2017; Cass. 16700/2014).
Nel merito, l’avv. B. ha agito per il pagamento del compenso professionale e la Omnia Consul, nel proporre opposizione, ha sostenuto di aver estinto il credito, producendo le quietanze di pagamento.
In data 20.5.2019, il resistente ha sporto denuncia in sede penale, lamentando di esser stato costretto a sottoscrivere le quietanza per le condizioni di difficoltà economica in cui versava, nonchè allo scopo di non ostacolare il perfezionamento del contratto con cui aveva ceduto alla Omnia Consul un complesso immobiliare sito in (OMISSIS). All’udienza tenutasi il 21.5.2019 – il giorno successivo alla presentazione della predetta denuncia penale – il giudice di pace si è riservato sulla richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, emettendo, in data 4.2.2020, ordinanza ex art. 648 c.p.c. con cui ha disposto anche la sospensione del giudizio, dando atto della denuncia e affermando – su tale presupposto – la sussistenza del rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale ed il giudizio civile.
La sospensione è stata erroneamente adottata in carenza di presupposto.
Questa Corte ha più volte stabilito che la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (nell’ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell’imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile), è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell’avvenuto esercizio dell’azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall’art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicchè tale sospensione non può essere disposta per il solo fatto che sia stata presentata una denuncia o per la conseguente apertura di indagini preliminari (Cass. 11688/2018; Cass. 313/2015).
E’ quindi accolto il primo motivo, con accoglimento delle altre censure.
L’ordinanza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, disponendo la prosecuzione della causa di merito e rimettendo le parti dinanzi al Giudice di pace di Firenze, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità, con riassunzione nel termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, dispone la prosecuzione del giudizio e rimette le parti dinanzi al Giudice di pace di Firenze, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità, con termine di gg. 60 per la riassunzione, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021