Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6804 del 11/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 11/03/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 11/03/2021), n.6804
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19838-2019 proposto da:
D.D., quale liquidatore e legale rappresentante pro tempore
della (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA TREMITI, 10, presso lo studio dell’avvocato MARCO
LUCCHETTI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO N. (OMISSIS) (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del
Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CRESCENZIO 19 presso lo studio dell’avvocato LUCA GIRALDI che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
ACEA SPA, in persona del procuratore pro tempore, quale mandataria di
ACEA ENERGIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA
208 presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO CARDARELLI che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3509/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 27/5/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 2/2/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO
PAZZI.
Fatto
RILEVATO
che:
1. il Tribunale di Roma, con sentenza n. 494/2017 in data 20 giugno 2017, dichiarava il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione su istanza di Acea s.p.a.;
2. la Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 27 maggio 2019, rigettava il reclamo presentato da D.D., in qualità di liquidatore e legale rappresentante di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, stante la tardività del reclamo presentato il 27 ottobre 2017; ciò in ragione sia della regolarità della procedura di notifica della sentenza di fallimento di cui all’art. 17 L. fall., perfezionatasi il 13 luglio 2017, sia del fatto che il D. era stato sentito dal curatore il 10 luglio 2017, in qualità di liquidatore della società dichiarata fallita, e dunque conosceva sin da quella data l’avvenuta pronuncia della dichiarazione di fallimento;
3. per la cassazione di questa decisione ha proposto ricorso D.D., nella qualità sopra indicata, prospettando due motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione e Acea s.p.a..
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. e art. 48 disp. att. c.p.c., in relazione al presunto avvenuto perfezionamento della notifica della sentenza dichiarativa di fallimento nei confronti del liquidatore della società: la Corte di merito non avrebbe tenuto conto delle effettive modalità con cui era stato condotto il procedimento notificatorio della sentenza dichiarativa di fallimento, poichè “dal tenore testuale delle relate di notifica e delle relate contenute negli avvisi delle comunicazioni di avvenuto deposito non risulta indicata alcuna ricerca od indagine ulteriore”;
ne discenderebbe, in tesi di parte ricorrente, la nullità della notifica effettuata, in quanto l’ufficiale giudiziario incaricato di effettuare la notificazione, ove non rinvenga il destinatario, è tenuto a svolgere ogni ricerca e indagine, dandone conto nella relazione di notificazione;
5. il secondo motivo di ricorso prospetta la violazione degli artt. 2727,2728 e 2729 c.c. e art. 116 c.p.c., in relazione alla valutazione della presunta conoscenza in capo al D. della dichiarazione di fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in quanto la Corte d’appello avrebbe tratto la dimostrazione della conoscenza della dichiarazione di fallimento da un verbale di audizione che non risultava sottoscritto nè dal D., nè dallo stesso curatore e che quindi non aveva alcun valore dimostrativo;
6. i motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono il primo infondato, il secondo, di conseguenza, inammissibile;
6.1 la Corte d’appello ha ravvisato la tardività del reclamo in ragione sia dell’avvenuto perfezionamento in data 13 luglio 2019 della notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario presso la residenza del liquidatore della compagine fallita, sia dell’acquisita conoscenza della sentenza dichiarativa di fallimento da parte del liquidatore nel corso della sua audizione del 10 luglio 2017;
si tratta di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la statuizione di tardività del reclamo;
6.2 dall’esame della relata della notifica eseguita in (OMISSIS), dove il D. pacificamente risiedeva, emerge chiaramente (al di là del fatto che nessuna delle possibili opzioni indicata nel modulo è stata barrata) che l’ufficiale giudiziario, al momento dell’accesso, non rinvenne alcun soggetto idoneo a ricevere l’atto e procedette al deposito presso la casa comunale, ex art. 140 c.p.c., eseguendo la relativa affissione e spedendo al destinatario della notifica la comunicazione di avvenuto deposito;
la constatazione della mancata reperibilità del destinatario della notifica, effettuata a seguito del materiale accesso dell’ufficiale giudiziario nel luogo di residenza, era sufficiente a legittimare il ricorso alle modalità di notifica previste dall’art. 140 c.p.c., senza che vi fosse necessità di compiere ulteriori ricerche;
la giurisprudenza di questa Corte ha infatti, da tempo, chiarito che il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l’atto, proprio presso il comune di residenza del destinatario e proprio presso la casa di abitazione, legittima la notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall’art. 139 o di ulteriori indagini; ciò in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive il destinatario della notifica – e che pertanto l’assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un’ipotesi di cd. irreperibilità temporanea lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell’avvenuta notificazione dall’affissione dell’avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata (v. Cass. 2919/2007, Cass. 33464/2018);
non si presta quindi a censure la constatazione, da parte della Corte territoriale, della ritualità della notifica della sentenza dichiarativa di fallimento;
6.3 ne discende l’inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso; in vero, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 2108/2012);
7. in forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%, in favore di ciascuno dei controricorrenti.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021