Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6764 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. III, 10/03/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 10/03/2021), n.6764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31665-2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Veggiano (PD), via S. Maria

53, presso lo studio dell’avv. MARIA PIA RIZZO che lo rappresenta e

difende per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 962/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2020 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

S.A. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 4.11.2019, avverso la sentenza n. 962/2019 emessa dalla Corte d’appello di Venezia e pubblicata in data 11 ottobre 2019.

Il Ministero dell’interno ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si è dichiarato disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Le domande del ricorrente, volte al riconoscimento delle varie forme di protezione internazionale, sono state rigettate dal Tribunale di Venezia.

L’appello proposto dal ricorrente è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente proponeva appello avverso l’ordinanza di primo grado, comunicata il 6 giugno 2018, con atto notificato il 5 luglio e iscritto a ruolo in pari data in modalità telematica. Riceveva però solo tre delle previste quattro ricevute, per il verificarsi nel sistema di un “errore fatale” del quale non veniva avvisato dalla cancelleria. Il ricorrente si avvedeva dell’errore il 16.7.2018, e il successivo 19.7.2018 depositava istanza di rimessione in termini che veniva rigettata dalla Corte d’Appello di Venezia la quale affermava che al 17.7.2018 non risultava effettuata alcuna iscrizione a ruolo.

Il ricorso è articolato in due motivi che hanno entrambi ad oggetto la questione processuale indicata.

Con il primo, si chiede dichiararsi la nullità della sentenza per violazione e o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la corte d’appello applicato correttamente la normativa sul processo civile telematico, in particolare Il D.M. n. 44 del 2011, art. 13.

Il ricorrente illustra di aver ricevuto la seconda ricevuta, o ricevuta di avvenuta consegna, che attesta l’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio giudiziario competente, e sostiene che, quindi, quando è intervenuto l'”errore fatale”, che non ha permesso l’invio della quarta ricevuta, quella di avvenuta accettazione, la cancelleria avrebbe dovuto “forzare il sistema” per completare l’iscrizione.

Aggiunge che la corte territoriale ha errato nel dire che l’atto di impugnazione era stato “depositato” oltre i trenta giorni dalla comunicazione della decisione perchè il 5 luglio l’atto era stato depositato, anche se poi l’iscrizione a ruolo non si era completata, per fatto non imputabile al ricorrente.

Il motivo è infondato.

La sentenza dà atto dell’avvenuto deposito della prima istanza di rimessione in termini e del provvedimento che la rigettava ritenendola non supportata da idonee giustificazioni, atteso che – a quanto afferma lo stesso ricorrente – egli si avvedeva della mancata iscrizione il 16 luglio e non provvedeva immediatamente dopo, il 17 luglio, ovvero il primo giorno utile successivo, a completare l’iscrizione stessa.

E in effetti:

è in atti soltanto la prima istanza di rimessione in termini, che il ricorrente deposita in allegato al ricorso per cassazione e non la seconda, a suo avviso non presa in considerazione dalla corte d’appello. La prima istanza di rimessione in termini, rigettata dalla corte d’appello, si limitava a dire che in data 6 luglio lo S.A. riceveva risposta negativa dal sistema e che ne aveva contezza solo in data 16 luglio. Si adoperava poi per rimediare alla mancata attività ancora in data successiva.

La sentenza impugnata, laddove dichiara inammissibile l’appello ritenendo che legittimamente l’istanza di rimessione in termini sia stata rigettata, non fornendo elementi per ritenere che la mancata iscrizione fosse dovuta ad un fatto attribuibile all’ufficio, piuttosto che ad un errore procedurale del legale, è esente da vizi in quanto la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la rimessione in termine è stata compiuta, in conformità al principio di diritto, di recente riaffermato da questa Corte (Cass. S.U. n. 16598 del 2016, Cass. n. 241780 del 2019), secondo il quale l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà. Si aggiunga che il ricorrente ha introdotto l’appello con atto di citazione, anzichè con ricorso come indicato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 28575 del 2018) e tuttavia non è stato penalizzato per questo, in quanto la stessa corte dà atto che la citazione avrebbe potuto essere considerata quale atto idoneo all’introduzione del giudizio se depositata nel termine di trenta giorni dal provvedimento impugnato: è questo adempimento che il ricorrente non ha rispettato per ragioni che sono state ritenute non estranee alla sua volontà.

Con il secondo motivo, si deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 111 Cost., nonchè la violazione del diritto alla difesa per omessa pronuncia in ordine alla richiesta di rimessione in termini formulata il 19.11.2018.

Il motivo è inammissibile, non essendo rispettoso dei requisiti previsti dall’art. 366 c.p.c., n. 6: il ricorrente non riproduce la seconda istanza nè precisa quando sia stata depositata nè quale sia la sua collocazione nel fascicolo d’appello, al fine di consentire al collegio un idoneo controllo sia sulla effettiva sottoposizione all’attenzione della corte d’appello, sottesa alla eventuale valutazione di omessa pronuncia, sia sul suo contenuto, se meramente riproduttivo della precedente o in ipotesi diverso.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di cassazione, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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