Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6740 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. I, 10/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 10/03/2021), n.6740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14370/2019 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Della Giuliana

91 presso lo studio dell’avvocato Pensiero Anna; rappresentato e

difeso dall’avvocato Cavicchi Edoardo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2496/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 30/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 da Dott. RUSSO RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- Il richiedente, cittadino (OMISSIS), ha chiesto la protezione internazionale che egli è stata negata dalla Commissione territoriale, decisione confermata dal Tribunale di Firenze. Ha proposto appello, che è stato respinto dalla Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata in data 30.10.2018.

2.- Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente, affidandosi ad un motivo. L’Avvocatura, non costituita tempestivamente, ha chiesto di partecipare all’eventuale discussione orale.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d’appello di Firenze indicata in epigrafe, nella parte in cui ha negato la protezione umanitaria, ritenendo di immediata applicazione lo ius superveniens di cui al D.L. n. 113 del 2018 (convertito in L. 1 dicembre 2018, n. 132), in quanto entrato in vigore dopo la proposizione della domanda ma prima della deliberazione della sentenza. Deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 12 (recte: 11) preleggi per erronea valutazione circa la irretroattività del D.L. n. 113 del 2018.

La Corte d’appello ha infatti negato la invocata protezione umanitaria ritenendo che la modifica legislativa di cui si è detto consente soltanto il riconoscimento del permesso speciale di soggiorno per gli specifici motivi indicati dagli artt. 18, 18 bis, 20 bis, 22, comma 12 quater e 42 bis della normativa, oltre al permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e per motivi di cura medica, abolendo il permesso di soggiorno per motivi umanitari già previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Ha ritenuto la normativa di immediata applicazione, anche ai giudizi pendenti, e che nella fattispecie non ricorre alcuna delle ipotesi tipiche del permesso speciale previste dal decreto L. n. 113 del 2018.

Di contro il ricorrente invoca in suo favore la irretroattività dello ius superveniens, stante la natura sostanziale e non processuale della norma e il principio generale di irretroattività fissato dall’art. 11 preleggi.

Il motivo è fondato.

Sul punto sono intervenute le sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. 29459/2019) affermando il seguente principio di diritto:

“In tema di successione di leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con D.L. n. 113 del 2018, convertito con la L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018 comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9 suddetto decreto legge”.

Pertanto, ha errato la Corte d’appello a non scrutinare la domanda del ricorrente sulla base della normativa ratione temporis applicabile alla fattispecie e cioè il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal D.L. n. 113 del 2018.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame sulla richiesta di protezione umanitaria, attenendosi ai principi di diritto enunciati dalle sezioni unite con la sentenza n. 29459/2019.

Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame e anche per la decisione sulle spese alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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