Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6603 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 10/03/2021), n.6603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25898/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC

ags.rm.imailcert.avvocaturastato.it);

– ricorrente –

contro

M.M.B.I. rappresentato e difeso giusta delega

in atti dall’Avv. Francesca Varone (PEC

francesca.varone.cert.ordineavvocatimilano.it) e con domicilio

eletto in Milano, via Monte Nero n. 70 presso il ridetto difensore;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 3292/20/14 depositata il 18/06/2014 e notificata in

data 16 settembre 2014;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

29/09/2020 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha rigettato l’appello dell’Amministrazione Finanziaria e quindi confermato la sentenza della CTP che aveva ritenuto illegittimo l’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA, IRPEF ed IRAP 2006;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a tre motivi; resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere, in concreto, la CTR meneghina ritenuto difettosi del requisito di specificità i motivi di appello dell’Ufficio;

– il secondo motivo si incentra sulla violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, art. 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR violato il principio di autonomia del giudizio tributario rispetto al giudizio penale e ritenuto non provata la pretesa di maggiori tributi;

– il terzo motivo censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., degli artt. 116,409,413,654 c.p.c.; del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e art. 39, comma 2, lett. d-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 5, art. 54, e del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 55 e 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto che in presenza di un accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, lett. d-bis, il recupero a tassazione dovesse fondarsi su presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c., e non già su presunzioni c.d. “supersemplici” ovvero prive di tali requisiti;

– va preliminarmente osservato come le censure risultino tutte articolate (indipendentemente dalla intitolazione dei motivi che di per sè non rileva) come atte a denunciare in concreto, con argomenti comprensibili, il vizio di violazione di legge; tutte risultano quindi ammissibili, diversamente da quanto eccepito in controricorso;

– inoltre, i motivi colgono e aggrediscono ciascuno, separatamente e individualmente, le tre autonome rationes decidendi poste dal giudice di Milano alla base della propria decisione; conseguentemente debbono essere tutte esaminate risultando ammissibili e rilevanti ai fini del decidere anche in quanto tutte fondate; e ciò in applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte (e multis Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018) secondo la quale ove la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa;

– in questo caso, infatti, la fondatezza di tutti i motivi ha effetto complessivamente demolitorio sulla pronuncia gravata;

– venendo all’esame dei motivi, il primo motivo risulta all’evidenza fondato;

– dalla disamina dell’atto di appello, integralmente trascritto in ricorso ai fini del rispetto del canone della c.d. autosufficienza dei motivi di ricorso in cassazione, si evince infatti la chiara adeguata specificità di motivi di appello che si sono adeguatamente opposti alle argomentazioni del primo giudice, con ciò realizzandosi completamente l’effetto devolutivo del gravame;

– anche il secondo motivo è fondato nei termini che seguono;

– esso invero, contiene anche un profilo ulteriore rispetto a quello nel quale si denuncia la nullità della sentenza gravata per avere la CTR illegittimamente omesso di valutare nel merito le risultanze processuali limitandosi a prender atto dell’assoluzione del contribuente in sede penale; in esso si censura la violazione del principio della ripartizione e applicazione dell’onus probandi;

– orbene, detto profilo risulta strettamente connesso con il terzo motivo di ricorso con il quale come sopra illustrato si denuncia l’avere la CTR ritenuto illegittimo il ricorso dell’Ufficio, quanto alla prova delle proprie maggiori pretese, a meccanismi presuntivi sforniti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza costituenti quindi mere presunzioni c.d. “supersemplici”; pertanto i mezzi di ricorso possono esaminarsi congiuntamente;

– in altri termini, parte ricorrente sostiene che la conclusione relativa al difetto di prova della pretesa tratta dalla CTR è erronea in quanto la pretesa ben poteva esser ritenuta provata ammettendone per l’appunto la prova sulla base delle risultanze delle presunzioni c.d. “supersemplici”;

– i motivi sopra detti, congiuntamente trattati, risultano fondati;

– per vero, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, nel testo in vigore ratione temporis prevede infatti che “in deroga alle disposizioni del comma precedente l’ufficio delle imposte determina il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lett. d) del precedente comma: … d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi del presente Decreto, art. 32, comma 1, nn. 3) e 4), o del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, nn. 3) e 4)”;

– pertanto, in difetto di collaborazione del contribuente che ometta di rispondere ai ridetti questionari, è legittimo il ricorso da parte dell’Ufficio all’accertamento induttivo (Sez. 5, Sentenza n. 16049 del 29/07/2005; Sez. 5, Sentenza n. 17968 del 24/07/2013);

– conseguentemente, nel ritenere (a fronte della mancata collaborazione del contribuente in sede di invio del questionario, rimasto senza risposta) del tutto irrilevanti gli elementi presuntivi c.d. “supersemplici” dedotti dall’Ufficio, e conseguentemente ritenendo sfornita di prova la pretesa azionata dall’Erario, la CTR lombarda ha commesso errore di diritto;

– la pronuncia quindi, in accoglimento del ricorso, va cassata con rinvio al giudice dell’appello; questi procederà a rivalutazione del materiale probatorio tenendo in debito conto (e ponendole in relazione dialettica con quanto dedotto e provato dal contribuente) anche gli elementi di prova versati in atti e sprovvisti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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