Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6734 del 10/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6734
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5622-2019 proposto da:
REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MAZZINI 27 presso
lo studio legale Nicolais, rappresentata e difesa dall’avvocato
ANTONIO MANZARI;
– ricorrente –
contro
FERRARI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO, 22, presso lo
studio dell’avvocato DEBORATH FORTINELLI, rappresentata e difesa
dagli avvocati TOMMASO ROTELLA, MARCELLO POGGIOLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1816/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 05/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO
ANTONIO FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 5 luglio 2018 la Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna accoglieva l’appello proposto dalla Ferrari Financial Services S.p.A. (poi incorporata nella Ferrari S.p.A.) avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bologna che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contro alcuni avvisi di accertamento, relativi all’anno d’imposta 2011, emessi dalla Regione Emilia Romagna per tasse automobilistiche dovute per veicoli concessi in leasing.
Riteneva la CTR che il D.L. n. 78 del 2015, art. 9, comma 9-bis, conv., con mod., dalla L. n. 125 del 2015, costituiva norma di interpretazione autentica, sicchè, per il periodo d’imposta in considerazione (2011), il soggetto tenuto al pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli concessi in locazione finanziaria era l’utilizzatore.
Avverso la suddetta sentenza la Regione Emilia Romagna ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Resiste con controricorso la Ferrari S.p.A.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con unico mezzo la Regione Emilia Romagna denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2015, art. 9, comma 9-bis, conv., con mod., dalla L. n. 125 del 2015. Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto l’efficacia ex tunc dell’art. 9, comma 9-bis, cit., quale norma di interpretazione autentica, applicandola quindi al periodo d’imposta (2011) oggetto di giudizio.
La censura è infondata.
Questa Corte, con la decisione n. 13135 del 2019, ha esaminato la questione dedotta dalla ricorrente, che nasce dall’avvicendarsi di norme di legge riguardanti la soggettività passiva delle tasse automobilistiche dovute per veicoli concessi in locazione finanziaria, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di tassa automobilistica, il D.L. n. 113 del 2016, art. 10 (conv. in L. n. 160 del 2016), abrogando la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 78 del 2015, art. 9-bis (conv. in L. n. 125 del 2015) – che, per il passato, individuava, quale soggetto passivo, esclusivamente l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l’ipotesi di responsabilità solidale della società di “leasing” la quale, in sua vece, avesse provveduto al pagamento cumulativo per i periodi compresi nella durata del contratto – ha reintrodotto, “pro futuro”, la medesima regola impositiva già ricavata dalla L. n. 99 del 2009, art. 7, da ritenersi applicabile anche ai rapporti d’imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della cit. L. n. 99 del 2009) ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del cit. D.L. n. 113 del 2016)”. Nello stesso senso si è espressa Cass. n. 23273 del 2020.
La sentenza impugnata, nell’individuare nell’utilizzatore il soggetto tenuto al pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli concessi in locazione finanziaria, si è dunque posta in linea con il richiamato orientamento di questa Corte.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Ferrari S.p.A., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente do un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021