Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6464 del 09/03/2021
Cassazione civile sez. II, 09/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 09/03/2021), n.6464
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25914-2019 proposto da:
C.Y., rappresentato e difeso dall’avv. ELISABETTA STRUMIA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) IN PERSONA DEL MINISTRRO
PRO-TEMPORE;
– intimato –
Avversoi l decreto n. Cron. 3295/2019 del Tribunale di Bologna,
depositata il 17/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/11/2020 dal Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
è stata impugnata da C.Y., cittadino del Gambia, il Decreto n. cronol. 3295/2019 del Tribunale di Bologna.
Il ricorso è fondato su tre motivi e non è resistito con controricorso.
Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato politico.
La Commissione rigettava l’istanza.
L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Bologna.
Quest’ultimo, in data 17 luglio 2019, respingeva il ricorso con il decreto oggetto del ricorso in esame.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. – Con il primo motivo parte ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 10 e 13 e il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.
2.- Con il secondo motivo parte ricorrente censura la violazione i legge (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 33 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa motivazione e nullità del provvedimento gravato ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, ed in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.
3.- Il terzo motivo è incentrato sulla denuncia del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e D.L. n. 25 del 2008, art. 32).
4.- I tre motivi (già trattati congiuntamente per chiarezza espositiva dalla stessa parte ricorrente) vanno esaminati tutti contestualmente.
Col ricorso viene lamentata, innanzitutto, l’affermazione di una sostanziale non credibilità della narrazione del ricorrente.
Tato sarebbe avvenuto – a dire di parte ricorrente- in dispregio delle norme citate col primo e su esposto motivo del ricorso, in particolare con violazione degli obblighi di legge che sanciscono e prescrivono il “congruo esame”, l’acquisizione di “informazioni precise e aggiornate”, la concessione al richiedente di una “esposizione esauriente” e la considerazione per veritiere delle dichiarazioni rese dallo stesso se quest’ultimo “ha compito ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda”.
La cesura non è fondata.
Il Tribunale di Bologna, con il provvedimento impugnato ha dato conto delle fonti alla cui stregua ha valutato la fattispecie.
In particolare risultano (v.: pp. 8/9) esaminate congruamente aggiornate fonti di informazione sulla situazione del paese di origine del richiedente protezione.
Il Tribunale stesso ha poi accertato la mancanza, nell’ipotesi, di “seri motivi”, anche personali, per di più neppure addotti ed allegati nemmeno con riguardo a eventuali problematiche di stato di salute.
Con propria congrua valutazione il Giudice del merito ha, quindi, escluso la ricorrenza di una situazione di vulnerabilità.
In ordine alla pretesa inesistenza (allegata, in ispecie, col secondo motivo) di un esame approfondito della fattispecie ed alla mancato svolgimento di un “ruolo attivo nell’istruzione”, va osservato quanto segue.
In ricorso vengono citati alcuni passi di decisioni di questa Corte (Cass. VI-1 n. 26971/2017 e Cass. SU n. 27310/2008) in tema di “ruolo attivo (del Giudice) disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario”.
Tuttavia parte ricorrente non tiene in conto i più recenti orientamenti giurisprudenziali di questa Corte in materia.
In particolare viene del tutto eluso l’insegnamento del più recente orientamento per cui “la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non i sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il Giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio” (Cass. n.ri 27336/2018 e 14621/2020).
Nella fattispecie nulla risulta aver allegato -quale fatto costitutivo- la parte ricorrente, così non potendo oggi invocare il detto principio istruttorio ufficioso.
Non sussiste, quindi, alcuna -pure inammissibilmente lamentata- omessa motivazione e conseguente nullità.
5.- I motivi non sono, quindi, inammissibili, ed il ricorso deve essere, conseguentemente e nel suo complesso, dichiarato inammissibile.
6.- Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
7.-Nulla deve statuirsi quanto alle spese del giudizio stante la mancata costituzione e resistenza della Amministrazione intimata.
8.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto, non risultando -allo stato- il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021