Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6210 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. II, 05/03/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 05/03/2021), n.6210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22130/2019 proposto da:

S.A., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato CLEMENTINA

DI ROSA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 77 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata

l’11/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Milano respingeva il ricorso proposto dal ricorrente avverso il diniego della richiesta di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale.

Avverso tale sentenza proponeva appello S.A. e la Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 72 dell’11 gennaio 2019 rigettava il gravame reputando che l’appellante non potesse fruire di alcuna tutela. In particolare, i giudici di appello hanno rilevato che: le vicende narrate dal ricorrente erano da riferire ad un contrasto tra parenti, asseritamente sfociato nell’assassinio del genitore a causa di una contesa per il possesso di case e terreni, delle quali però non erano stati forniti riscontri, attesa l’assoluta genericità ed inverosimiglianza del racconto.

Tale assoluta carenza di specificità esimeva il giudice anche dal dover far ricorso ai propri poteri istruttori ufficiosi.

Quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, in relazione alla situazione del Bangladesh, Paese di provenienza del ricorrente, la Corte riteneva che non vi fossero elementi concreti per ritenere che potesse essere sottoposto ad una minaccia grave, immediata e diretta, atteso che dalle fonti risultava che il Bangladesh viveva una crisi politica ma non una situazione di guerra.

In merito alla protezione umanitaria, il ricorrente aveva solo allegato di svolgere attività lavorativa in Italia, il che non era sufficiente per la concessione della protezione, attesa anche la vaghezza delle circostanze riferite al riguardo.

Avverso tale sentenza, S.A. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno che resiste con controricorso.

Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 6, 7, 8 e 14, quanto al riconoscimento dello stato di rifugiato e della protezione sussidiaria, non avendo la Corte adeguatamente considerato la peculiare condizione di persecuzione alla quale il ricorrente è esposto, avuto anche riguardo alla particolare situazione di instabilità nella quale versa il suo Paese d’origine, come evidenziato dalle COI, espressamente riportate in motivo, e delle quali non vi è menzione da parte della sentenza gravata.

Il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6, quanto al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, non avendo il giudice di merito verificato la condizione di particolare vulnerabilità del richiedente.

Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 27, comma 1-bis, in relazione all’omessa istruttoria d’ufficio quanto all’acquisizione ed alla valutazione delle COI aggiornate in merito alla situazione del paese di provenienza dei richiedenti.

Il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, essendo stata del tutto omessa la valutazione di elementi fattuali che depongono per il riconoscimento delle forme di protezione richiesta, anche in relazione alla effettiva documentazione dello svolgimento di attività lavorativa in Italia ad opera del ricorrente.

Ritiene la Corte che il primo motivo sia fondato quanto alle dedotte violazioni in merito al riconoscimento della protezione sussidiaria. Risulta nella sostanza del tutto omessa la verifica in base alle COI della situazione del Bangladesh, il che si riverbera anche sulla valutazione compiuta in merito alla negazione della protezione umanitaria, in quanto manca una verifica circa l’effettiva vulnerabilità, previo giudizio comparativo tra la situazione in Italia e quella nel paese di provenienza.

Premesso, infatti, che (Cass. n. 8571/2020), in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in ipotesi di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è, invece, atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, possano sussistere condizioni di vulnerabilità (conf. Cass. n. 8020/2020), va ribadito che (Cass. n. 8819/2020) la protezione sussidiaria, disciplinata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ha come presupposto la presenza, nel Paese di origine, di una minaccia grave e individuale alla persona, derivante da violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato, il cui accertamento, condotto d’ufficio dal giudice in adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria, deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità del richiedente, salvo che il giudizio di non credibilità non riguardi le affermazioni circa lo Stato di provenienza le quali, ove risultassero false, renderebbero inutile tale accertamento.

Ne deriva che (Cass. n. 11312/2019), ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito ritenendo che il mero riferimento a “fonti internazionali” non fosse sufficiente ad escludere che la situazione di rischio generalizzato e di conflitto riguardasse zone diverse dal distretto di provenienza del richiedente; conf. Cass. n. 13449/2019; Cass. n. 13897/2019; Cass. n. 9230/2020).

Nella fattispecie la decisione gravata ha disatteso la richiesta del ricorrente assumendo in maniera del tutto generica che “dalle fonti risulta che in Bangladesh vi sia uno stato di crisi politica, ma non di guerra”.

In ricorso è stato invece dedotto con precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte (per la necessità di tale indicazione, si veda Cass. n. 26728/2019),che il giudice di merito avrebbe violato il dovere di leale collaborazione istruttoria su di lui incombente, il che consente alla Corte di verificare la sussistenza della dedotta violazione, stante l’assoluta genericità del richiamo a non meglio precisate fonti di conoscenza.

Il motivo deve quindi essere accolto nei limiti chiariti nella motivazione che precede, con il conseguente assorbimento dei restanti motivi.

Il provvedimento impugnato deve quindi essere cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, ed assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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