Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6222 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 05/03/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 05/03/2021), n.6222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16273/2016 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ETTORE

ROLLI 24, presso lo studio dell’avvocato ARTURO SFORZA, che lo

rappresenta difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2063/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/04/2016 R.G.N. 8336/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

la Corte d’Appello di Roma ha accolto, riformando la pronuncia di primo grado del Tribunale della stessa città, la domanda di S.A., dipendente del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), proveniente dai ruoli del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), di riconoscimento dell’Indennità di amministrazione quale già applicata presso il MUR e non nella minor misura dei dipendenti del Ministero della Pubblica Istruzione (MPI), seppure infine confluiti nel medesimo Ministero (MIUR);

il MIUR ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito da controricorso dello S..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata nel controricorso, per essere stata la richiesta di notifica del ricorso per cassazione effettuata dall’Avvocatura quale “rappresentante e difensore ex lege dell’Agenzia delle Entrate”, mentre parte in causa è pacificamente il MIUR;

si tratta infatti di un palese errore materiale, del tutto riconoscibile come tale dalla controparte, atteso che il ricorso notificato riporta in epigrafe l’indicazione del MIUR ed indica come provvedimento impugnato la sentenza n. 2063/2016, che è quella intercorsa appunto tra il MIUR e lo S.;

ciò posto, con l’unico motivo di ricorso il MIUR adduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, rimarcando come i diversi passaggi dall’uno all’altro Ministero fossero stati effettuati disponendosi che non vi fosse alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e senza che potesse fari questione, all’interno della medesima P.A., del principio di parità di trattamento, da apprezzare nell’ambito dell’intero comparto;

il ricorso è inammissibile;

la pur stringata motivazione della Corte territoriale, si fonda chiaramente sul riconoscimento del diritto del ricorrente al mantenimento della misura dell’indennità di amministrazione quale a lui corrisposta presso il Ministero di provenienza;

la menzione dell’art. 45 e del principio di parità di trattamento, nel contesto di tale sentenza, è avvenuto al solo fine di chiarire l’intento del ricorrente di mantenere l’indennità nella stessa misura dei colleghi provenienti dal MIUR;

il ricorso per cassazione, argomentando sul divieto di maggiori oneri come effetto della confluenza e di una pretesa di parità di trattamento ex art. 45, evidentemente intesa ad innalzare il trattamento economico rispetto a quello precedentemente ricevuto, risulta chiaramente fuori asse rispetto al provvedimento impugnato ed al suo contenuto;

tale incoerenza non può che comportare l’inammissibilità dell’impugnazione, puntualmente eccepita nel controricorso anche sotto questo profilo;

le spese del giudizio di legittimità restano regolate secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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