Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6145 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 05/03/2021), n.6145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13115-2015 proposto da:

B.M., A.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GAETANO

ALESSI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIANMARCO ABBADESSA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI

CATANIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1549/2014 della COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ.

DIST. di CATANIA, depositata il 09/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. B.M.G. e A.S. ricorrevano per la cassazione della sentenza in epigrafe resa dalla CTR della Sicilia in causa sulla legittimità di un avviso, notificato dall’Agenzia delle entrate ad essi ricorrenti, di recupero dell’ordinaria imposta sul valore aggiunto su atto di compravendita di immobile, in revoca delle agevolazioni c.d. prima casa;

2. l’Agenzia non svolgeva difese;

3. con atto in data 10 ottobre 2017, la contribuente depositava copia del modello di istanza di definizione delle liti pendenti, unitamente alla ricevuta di trasmissione telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11;

3. nessun diniego della definizione operata risulta essere intervenuto, a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia, nel termine del 31 luglio 2018, nè alcuna istanza di trattazione risulta presentata dall’Agenzia delle Entrate entro il termine del 31 dicembre 2018 (D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10);

4. ne consegue che il processo deve essere dichiarato estinto (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18107 del 05/07/2019);

5. le spese restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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