Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6240 del 05/03/2021
Cassazione civile sez. I, 05/03/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 05/03/2021), n.6240
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8036/2019 proposto da:
T.S., elettivamente domiciliato in Roma c/o CANC. CORTE DI
CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato Giuratrabocchetta
Giuseppe;
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale Riconoscimento Protez Internaz Crotone,
Ministero Dell’interno (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 581/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,
depositata il 12/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei
09/12/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Potenza ha respinto il gravame proposto da T.S., cittadino del (OMISSIS) ((OMISSIS)), avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il richiedente ha riferito di avere lasciato il (OMISSIS) e di avere paura di tornarci per timore della guerra e della situazione di violenza generalizzata nel suo villaggio attaccato dai ribelli, i quali derubavano, ferivano e uccidevano le persone.
A sostegno della decisione di rigetto, la Corte d’appello ha rilevato come la vicenda narrata era estranea ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma anche a quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria, seppure declinata ai sensi dell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) in quanto come risulta dalle fonti informative, nel (OMISSIS) vi è una stabilità politica e sociale. Infine, non erano state allegate e documentate particolari situazioni di vulnerabilità nè era stata documentata una reale integrazione nel territorio nazionale tale da sconsigliare il rimpatrio del richiedente.
Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello per violazione del principio di non refoulement e/o del diritto di asilo costituzionale, in particolare, degli artt. 1, 2, 3 e 5 CEDU, degli artt. 2, 3, 10, 13 e 32 Cost. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e art. 19, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,27 e 32 per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.
In riferimento al chiesto diritto di asilo costituzionale, tale istituto risulta interamente assorbito dalla normativa sulle tre protezioni attualmente vigenti (Cass. nn. 11110/19, 16362/16) in particolare, per la protezione umanitaria, dall’istituto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 vigente ratione temporis (per la quale solo vale il principio di “non respingimento”).
Nel merito della chiesta protezione umanitaria va rilevato che la Corte d’appello ha effettuato la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), ed ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.
La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021