Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6047 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. II, 04/03/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 04/03/2021), n.6047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24314/2019 proposto da:

U.B., rappresentato e difeso dall’avv. VITTORIO D’ANGELO e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 143/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 30/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 30.1.2018 il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale aveva respinto la domanda di U.B. volta al riconoscimento della protezione, internazionale o umanitaria.

Interponeva appello l’ U. e la Corte di Appello di Ancona, con la sentenza impugnata, n. 143 del 2019, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione U.B. affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare il contesto esistente in Libia, Paese nel quale il ricorrente aveva dichiarato di essersi radicato e dove aveva intenzione di rimanere.

La censura è fondata.

Il ricorrente dà atto, nell’esposizione del motivo, di aver dichiarato sin dall’audizione innanzi la Commissione territoriale di essersi recato dal Bangladesh, suo Paese natale, in Libia, ove era rimasto per quasi due anni lavorando dapprima in uno stabilimento di imbottigliamento dell’acqua e poi, dopo aver perso quel primo lavoro, in un negozio di vestiti. Il racconto evidenzia che la meta dell’espatrio era la Libia, dalla quale il richiedente ha deciso di allontanarsi soltanto per effetto dello scoppio della guerra civile del 2011. La Corte territoriale, anzichè tener conto di questo elemento, ha esaminato la domanda di protezione internazionale e umanitaria facendo riferimento esclusivamente al contesto esistente in Bangladesh, senza in nessun modo considerare la lunga permanenza ed il radicamento lavorativo dedotto dal richiedente in Libia. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, prevede che “Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi per cui questi sono transitati…”. La locuzione “ove occorra” implica che la valutazione della condizione del Paese di transito sia necessaria ogni qualvolta il richiedente dimostri, o anche soltanto alleghi, un radicamento in quel Paese ovvero una permanenza temporalmente idonea a costituire la presunzione di esistenza di un collegamento tra lo straniero e il predetto paese di transito. Tale principio, che si ricava, a contrario, da Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 29875 del 20/11/2018, Rv. 651868, secondo la quale “Nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione”, è stato in seguito ribadito da altre pronunce di questa Corte, che hanno affermato la necessità di considerare anche il contesto del cd. paese di transito “… allorchè l’esperienza vissuta in quest’ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine” (così Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13758 del 03/07/2020, Rv. 658092, relativa ad un caso in cui il richiedente aveva documentato un lungo soggiorno in Libia, ove era giunto a poco più di dieci anni rimanendovi fino alla morte del padre intervenuta otto anni più tardi) ovvero quando il richiedente asilo dimostri di essersi ormai radicato in un contesto territoriale diverso da quello di origine (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31676 del 06/12/2018, Rv. 651895).

Va pertanto ribadito che “… non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13096 del 15/05/2019, Rv. 653885; nella specie, si trattava di ripetute violenze sessuali subite da una cittadina nigeriana nella sua biennale permanenza in Libia; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13565 del 02/07/2020, Rv. 658235).

Il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Ancona, in differente composizione. Nel riesame della fattispecie, il giudice di rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: “Qualora il richiedente asilo deduca l’esistenza di un suo specifico radicamento in un contesto territoriale diverso da quello di origine, il giudice di merito dovrà esaminare la domanda di protezione, tanto ai fini previsti dall’art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251 del 2007, quanto in relazione all’apprezzamento della vulnerabilità del richiedente, facendo riferimento al Paese di effettiva provenienza, e non invece a quello di origine, poichè il rimpatrio dev’essere eseguito verso il contesto territoriale, anche diverso da quello di nascita, nel quale il richiedente abbia avuto il suo stabile domicilio ed il centro dei suoi interessi prima dell’emigrazione”.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Ancona, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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