Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5868 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 04/03/2021), n.5868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4712/2019 R.G. proposto da:

F.S. e N.M.C., rappresentati e difesi

dagli Avv.ti Giuseppe Fischioni e Patricia Maria Cristina Fischioni;

– ricorrenti –

contro

Riscossione Sicilia S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Enza

Novara, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via

Alessandro Vivenza, n. 41;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, n. 2267/2018,

depositata il 16 novembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio

2021 dal Consigliere Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta da Riscossione Sicilia S.p.A., aveva dichiarato inopponibile nei confronti della predetta società l’atto con il quale, in data 12/8/2011, i coniugi F.S. e N.M.C. avevano costituito in fondo patrimoniale, ex art. 167 c.c., immobili di loro proprietà, così sottraendoli alla garanzia patrimoniale dei crediti vantati dalla società, agente della riscossione per la Regione Sicilia.

2. Avverso tale decisione i predetti propongono ricorso per cassazione con tre mezzi, cui resiste la società intimata depositando controricorso.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione, errata e falsa applicazione degli artt. 167,170,2697,2740 e 2901 c.c…. circa il punto concernente l’eccepito difetto di legittimazione passiva del coniuge non debitore ( N.M.C., n.d.r.), in quanto in toto estraneo alle pretese creditorie vantate da Riscossione Sicilia S.p.A.”.

Sostengono – richiamando i precedenti di Cass. n. 11582 del 31/05/2005, Cass. n. 10052 del 29/04/2009, Cass. n. 4341 del 23/02/2010 – che l’azione revocatoria diretta a far valere l’inefficacia della costituzione di un fondo patrimoniale può incidere soltanto sulla posizione soggettiva del coniuge debitore, restando l’altro coniuge estraneo all’azione, ancorchè egli sia stato uno dei contraenti nell’atto di costituzione del fondo. Ne consegue che il coniuge non debitore non è litisconsorte necessario passivo dell’azione revocatoria e che l’attore può essere condannato alla rifusione delle spese di costituzione da lui sopportate.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “violazione, errata e falsa applicazione degli artt. 143,167,170,2697,2740 e 2901 c.c…. concernente l’eccepita: a) irrevocabilità del fondo patrimoniale ex art. 2901 c.c., comma 3, in quanto la costituzione di quest’ultimo costituiva adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 143 c.c., scaduto a seguito della formazione della famiglia; b) infondatezza della domanda per insussistenza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c., non essendovi prova del consilium fraudis, in relazione al terzo acquirente, nè in capo al F. (stante la posteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo); c) assenza del requisito dell’eventus damni, atteso che residuerebbero numerosi beni sufficienti a soddisfare il credito vantato: d) assenza dei presupposti di cui all’art. 170 c.c. relativamente all’inerenza del credito ai bisogni della famiglia” (così testualmente nell’intestazione del motivo).

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, infine, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “errata interpretazione, applicazione e violazione della disposizione di cui agli artt. 96 e 91 c.p.c.”.

Sull’assunto che l’appello da essi proposto andava accolto, lamentano l’ingiustizia della condanna alle spese.

4. Il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., avendo la Corte di merito deciso la questione di diritto richiamata in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e non offrendo, l’esame dei motivi, elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.

L’indirizzo richiamato dai precedenti evocati in ricorso deve, infatti, ritenersi ormai abbandonato in favore del più recente e consolidato orientamento secondo il quale, nell’azione revocatoria, promossa dal creditore personale, dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, al quale abbiano preso parte entrambi i coniugi, la legittimazione passiva compete ad entrambi, e non al solo coniuge debitore, ancorchè questi abbia destinato un bene di sua esclusiva proprietà a far fronte ai bisogni della famiglia.

Tanto si afferma sia nel caso che, come di regola avviene, in virtù della previsione di cui all’art. 168 c.c., comma 1, la costituzione del fondo patrimoniale comporti effetto traslativo per essere i beni in esso confluenti attribuiti per legge ad ambedue i coniugi e non a chi assume l’onere del conferimento o comunque non solo a lui (v. in tal senso Cass. 17/03/2004, n. 5402), sia nel caso in cui, per espressa pattuizione derogatrice consentita dalla norma, solo uno dei coniugi, il disponente, ne conservi la titolarità.

Anche in tal ultimo caso, infatti, l’altro coniuge, rimanendo comunque beneficiario nonchè amministratore dei frutti dei beni costituiti in fondo patrimoniale e destinati a far fronte ai bisogni familiari, è ipso facto destinato a risentire personalmente e direttamente degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all’accoglimento della domanda revocatoria – onde la indiscutibile configurabilità di un suo interesse alla partecipazione al giudizio in qualità di litisconsorte necessario, al di là ed a prescindere dalla formale titolarità dei beni destinati al fondo stesso, essendo la natura del relativo atto costitutivo (per il quale è comunque necessario, nel suo momento genetico, il consenso dell’altro coniuge) del tutto indipendente, in tale ottica, dalla titolarità dei beni riversati in esso (così, in motivazione, Cass. 30/06/2020, n. 12975; 03/08/2017, n. 19330; v. anche Cass. 27/01/2012, n. 1242; 18/10/2011, n. 21494).

5. Per analoghe ragioni è inammissibile anche il secondo motivo, con riferimento a tutte le diverse doglianze con esso svolte.

5.1. Lo è anzitutto quella secondo cui (v. ricorso, pag. 22), “non essendo la ragione di credito nè certa, nè liquida, nè esigibile, ed avendo il F. sempre contestato gli avvisi di accertamento”, avrebbe dovuto ritenersi necessaria la prova di una dolosa preordinazione dell’atto ad arrecare pregiudizio al creditore (consilium fraudis).

Occorre al riguardo anzitutto rammentare che costituisce jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione che il credito litigioso è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto dispositivo compiuto dal debitore; l’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, nè può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito (v. ex multis Cass. 05/02/2019, n. 3369).

In piena coerenza con tale insegnamento la Corte territoriale ha rilevato che, “nel caso che ci occupa, a seguito del verbale in data 28/6/2011 della Guardia di Finanza, che aveva verificato le evasioni per gli anni d’imposta 2005, 2006, 2007 e 2009, deve ritenersi che fosse ragionevole presumere l’esistenza di una ragione di credito da parte dell’Agenzia delle Entrate”, implicitamente escludendo che a diversa conclusione potesse condurre la circostanza che la notifica degli avvisi di accertamento fosse successiva e, a fortiori, tale fosse anche il rigetto, in primo grado, della relativa impugnazione e la iscrizione a ruolo dei crediti erariali.

Sarà utile peraltro rammentare che, come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare, “i crediti tributari nascono ex lege con l’avveramento dei relativi presupposti, e non già per effetto dell’atto amministrativo di accertamento posto in essere dall’amministrazione finanziaria, con la conseguenza che, ove tali presupposti si siano verificati prima del compimento dell’atto dispositivo impugnato con l’actio pauliana, i crediti medesimi devono ritenersi anteriori a detto atto, ai sensi dell’art. 2901 c.c., ancorchè non siano stati in tutto o in parte accertati od iscritti nei ruoli” (Cass. n. 13275 del 01/07/2020).

Nè può in questa sede tenersi conto dell’affermato (in ricorso) annullamento da parte della C.T.R. Sicilia degli avvisi di accertamento, trattandosi di dato che non emerge dalla sentenza impugnata e non risulta dedotto nel giudizio di merito, non essendone il contrario evidenziato in questa sede attraverso la proposizione di pertinente motivo di ricorso, nè tanto meno nel rispetto degli oneri di specificità e autosufficienza imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6.

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all’assunzione del debito (nel caso di specie discendente dalla evasione fiscale accertata dagli organi ispettivi), è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano, viceversa, rilevanza l’intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), nè la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass. 17/01/2007, n. 966; v. anche Cass. Cass. n. 12975 del 2020, cit.; 07/07/2007, n. 15310; 29/07/2004, n. 14489; 26/02/2002, n. 2792; 01/06/2000, n. 7262).

5.2. Analogamente inammissibili le censure basata sulla iterata contestazione dell’eventus damni.

Anche in tal caso la Corte di merito ha deciso conformemente a costante insegnamento secondo il quale, avendo l’actio pauliana la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l’eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di uno o più beni immobili di proprietà dei coniugi, in tal caso determinandosi, nei confronti del credito già sorto, il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell’azione esecutiva l’eccepisca, fornire la prova (v. ex multis Cass. Cass. n. 29727 del 15/11/2019; n. 16986 del 01/08/2007).

5.3. Anche in punto di inapplicabilità, con riferimento all’atto dispositivo de quo, dei limiti all’azione revocatoria dettati dall’art. 2901 c.c., comma 3, per il caso di adempimento di debito scaduto, la sentenza si esprime in conformità a incontrastata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, donde l’inammissibilità, anche sotto tale profilo, del motivo.

Come questa Corte ha già infatti evidenziato, la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia non integra, di per sè, l’adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti (v. Cass. 14/02/2018, n. 3641, in motivazione).

5.4. Fuori segno infine – e inammissibile anch’essa ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1 – è la censura con la quale si reitera la tesi della operatività, anche nei confronti dell’azione revocatoria, dei limiti dettati per l’esecuzione forzata dall’art. 170 c.c..

Tali limiti, infatti, sono per l’appunto dalla norma dettati (solo) per l’azione esecutiva (concessa solo ove si tratti di debiti contratti per i bisogni della famiglia) e non per l’azione revocatoria (che non è rimedio esecutivo ma strumento di tutela conservativa della garanzia patrimoniale). Ne discende che, come evidenziato da questa Corte, proprio la previsione di detti limiti all’azione esecutiva rende la costituzione di fondo patrimoniale atto potenzialmente pregiudizievole per le ragioni del creditore (il cui credito non sia sorto per far fronte ai bisogni della famiglia), proprio perchè idoneo a sottrarlo alla garanzia patrimoniale del credito, e come tale suscettibile di azione revocatoria (Cass. n. 15310 del 07/07/2007).

6. Il terzo motivo non contiene autonomi profili di censura; è piuttosto collegato ai primi due (limitandosi a perorare il favore delle spese dell’intero giudizio quale conseguenza dell’accoglimento delle tesi censorie in esse svolte) e ne segue pertanto la sorte.

7. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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