Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5648 del 02/03/2021
Cassazione civile sez. lav., 02/03/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 02/03/2021), n.5648
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1191/2020 proposto da:
K.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHISIMAIO 29,
presso lo studio dell’avvocato MADRILENA CARDONE, che lo rappresenta
e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA, in persona del Ministro
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGFESI N. 12;
– resistente con mandato –
Avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il
04/11/2019;
avverso il decreto n. cronologico 5244/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA,
depositata il 04/11/2019 R.G.N. 5982/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. Il Tribunale di Bologna, con decreto depositato in data 4.11.2019, ha respinto il ricorso presentato da K.S. avverso il provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna, notificato il 21.3.2018, con il quale erano state rigettate le domande dello stesso dirette ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, ovvero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6;
2. il Tribunale, rilevato che il ricorso investiva esclusivamente il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria e, in via subordinata, il diritto alla protezione umanitaria, ha ritenuto scarsamente attendibili ed altresì prive, ingiustificatamente, di riferimenti circostanziati e non supportate da elementi delibatori a sostegno, le dichiarazioni rese in sede amministrativa dal ricorrente; ed ha, pertanto, escluso il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, non ricorrendo i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14;
3. inoltre, il Tribunale ha negato che, nella fattispecie, potessero configurarsi particolari profili di vulnerabilità atti a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ed ha altresì sottolineato che il ricorrente “non ha neppure dedotto alcun elemento dal quale possa evincersi l’effettiva integrazione in Italia”;
4. per la cassazione della sentenza ricorre K.S. articolando tre motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al solo fine “di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione”;
5. il P.G. non ha formulato richieste.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. preliminarmente, il ricorso va dichiarato inammissibile per mancanza di una valida procura alle liti. Ed invero, in atti si rinviene, spillato al ricorso, un foglio dal quale non si evince il conferimento, da parte del ricorrente, al difensore, del potere di rappresentarlo e difenderlo, nel procedimento di cui si tratta, in sede di legittimità, nè alcun riferimento al provvedimento del Tribunale oggetto del ricorso per cassazione, nè altri elementi idonei ad identificarlo, poichè, in esso, testualmente, si legge: “Il sottoscritto K.S., residente in (OMISSIS), informato ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 4, comma 3, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo Decreto, nonchè della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita usufruendo degli incentivi fiscali previsti, delega a rappresentarlo e difenderlo l’avv. Marilena Cardone, del foro di Roma, nella procedura di ricorso per Cassazione nei confronti di Ministero Interno/Commissione Territoriale, eleggendo domicilio nel suo Studio in (OMISSIS), conferendo altresì ogni e più ampia delega e procura consentita dalla legge, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conciliare e transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari”;
2. alla stregua degli arresti giurisprudenziali di questa Corte, mentre “la procura a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, poichè, in tal caso, la specialità del mandato è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce” (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 15692/2009; 26504/2009; 3349/2003); quando la procura, apposta su foglio separato, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e con la specialità richieste in sede di legittimità, ed anzi, dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali e da cui non sia possibile evincere “univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione”, il ricorso va dichiarato inammissibile (v., ex plurimis, Cass. nn. 18150/2020; 28146/2018; 18257/2017), poichè, appunto, “tale procura non soddisfa il requisito della specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c.”;
3. per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
4. nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, poichè l’Avvocatura dello Stato ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al solo fine “di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione”;
5. avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater; e, poichè il ricorso è inammissibile per difetto di una valida procura conferita al difensore – attività processuale demandata alla esclusiva responsabilità di quest’ultimo -, sul medesimo, avv. Marilena Cardone, grava “la pronunzia relativa al raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato” (v., ex multis, Cass. nn. 14474/2019; 11930/2018).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021