Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5254 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 25/02/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 25/02/2021), n.5254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19345/2016 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

CLODIO n. 56, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CASELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO AIELLO;

– ricorrente –

contro

BANCA MEDIOLANUM S.P.R., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA n.

22, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO SIGGIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARGHERITA GRASSI

CATAPANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 782/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 17/07/2015 R.G.N. 722/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO.

 

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Catania, con sentenza depositata il 17.7.2015, ha rigettato il gravame interposto da C.G., nei confronti della Banca Mediolanum S.p.A., avverso la pronunzia del Tribunale di Siracusa, depositata in data 1.12.2010, con la quale era stata accolta la domanda proposta dalla società e, per l’effetto, il C. era stato condannato alla restituzione, in favore della prima, della somma di Euro 39.510,16, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di restituzione di provvigioni per illegittimo recesso, da parte del medesimo, dal contratto di procacciamento di affari prima del decorso di ventiquattro mesi dalla sottoscrizione (in data 18.7.2001) del contratto principale, successiva a quella della “proposta di collaborazione e accordo integrativo” del 30.3.2001, in cui era prevista una specifica clausola risolutiva nel caso di recesso del produttore dal contratto principale prima del termine di 24 mesi dalla data di perfezionamento dello stesso; che la Corte di merito, per quanto ancora di interesse in questa sede, ha sottolineato che “non risultando dimostrato che la collaborazione sarebbe iniziata in data 30.3.2001 e comunque prima della sottoscrizione del contratto principale, la data di inizio dell’esecuzione va individuata in quella del 18.7.2001 di sottoscrizione di detto contratto. Il recesso poi, come evidenziato dal Tribunale, deve ritenersi libero e produttivo di effetti immediati non occorrendo alcuna accettazione, sicchè si è perfezionato nell’aprile 2003 alla data di ricevimento della lettera di dimissioni con effetto immediato”;

che per la cassazione della sentenza ricorre C.G. articolando due motivi, cui resiste con controricorso la Banca Mediolanum S.p.A.;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura “la sentenza della Corte d’Appello di Catania unicamente in ordine al punto in cui ha rigettato il sesto motivo di appello – nel quale si deduce che il termine di 24 mesi era già decorso alla data del recesso -, tralasciando gli altri motivi di appello che in questa sede non costituiscono oggetto di impugnativa”: 1) la “violazione degli artt. 1326 e 1327 c.c.”, perchè i giudici di seconda istanza avrebbero errato nel ritenere che il rapporto tra la Banca ed il ricorrente fosse iniziato non già al momento della sottoscrizione della “proposta di collaborazione e accordo integrativo (avvenuta il 30.3.2001)”, ma in epoca successiva, ovvero al momento della sottoscrizione del contratto definito principale (18.7.2001), poichè non avrebbero considerato che il momento iniziale del rapporto andasse individuato “nella data del 2.4.2001, di accettazione, da parte di Banca Mediolanum, della proposta firmata dal C. il 30.3.2001; individuazione che conduce inevitabilmente a ritenere intervenuta dopo 24 mesi la risoluzione per dimissioni alla data del 23.4.2003, di ricezione delle stesse da parte della Banca”; 2) la “violazione dell’art. 2118 c.c.”, perchè la Corte territoriale avrebbe erroneamente reputato che “il recesso (dimissioni) del C., nel caso di specie, dovesse ritenersi perfezionato al momento dell’invio della relativa nota, ovvero del relativo deposito presso un ufficio facente capo alla Banca, anzichè della effettiva presa d’atto delle suddette dimissioni intervenuta con lettera della stessa Banca nella data dell’1.8.2003 di invio della nota di riscontro”, senza considerare che “il termine di 24 mesi doveva considerarsi già decorso, perchè andava calcolato dal 2.4.2001, data in cui la Banca ha accettato la proposta di collaborazione del C. e non dal 18.7.2001”, data della stipula, tra le parti, del contratto definito principale;

che i motivi – da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione ed attinenti, nella sostanza, a censure di fatto (relative, in particolare, alla prova della data di inizio della collaborazione di cui si tratta), articolate mediante presunti errori di diritto – sono inammissibili sotto diversi e concorrenti profili; innanzitutto, infatti, la parte ricorrente non ha indicato analiticamente sotto quale profilo le norme censurate sarebbero state incise, in spregio alla prescrizione di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate, ma, altresì, con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009). Nel caso di specie, invece, il richiamo alle norme oggetto di doglianza non appare conferente, poichè il C., a sostegno dei propri assunti, afferma, senza offrire prove al riguardo, che il contratto dovesse considerarsi concluso al momento della proposta di collaborazione del 30.3.2001 (data alla quale, secondo la prospettazione del medesimo, avrebbe avuto inizio l’esecuzione), e non a quello della stipula del contratto definito principale (18.7.2001); dalla qual cosa, si evince, all’evidenza, che la doglianza non riguarda l’esegesi delle norme che si asseriscono violate, nè l’iter interpretativo finalizzato al procedimento di sussunzione, posto dalla Corte di merito a fondamento della decisione, ma la ricostruzione dei fatti – e, dunque, il giudizio di merito – attraverso una diversa valutazione degli elementi delibatori. Inoltre, l’art. 1327 c.c., disciplina l’ipotesi in cui, a domanda del proponente, ovvero per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione vada eseguita senza una preventiva accettazione, nel qual caso il contratto si considera concluso nel momento in cui inizia l’esecuzione; ma, nella fattispecie, il ricorrente, non solo non ha fornito alcuna prova che si versasse in tale ipotesi, ma ha, anzi, sottolineato (v. pagg. 10 e 13 del ricorso) che “l’accettazione di detta proposta da parte della Banca ha fatto seguito di lì a poco in data 2.4.2001 giusta sottoscrizione dell’accordo integrativo” e che “il termine di 24 mesi doveva considerarsi già decorso (2.4.01-23.4.03….)” al momento delle dimissioni del 4.4.2003 (ricevute dalla Banca il 23.4.2003), “sicchè l’affermazione contraria sia del giudice di prime cure che della Corte di merito deve giudicarsi erronea ed in violazione delle norme rubricate, lette in combinato disposto”; con ciò, all’evidenza, sottolineando che di una “preventiva risposta” della Banca ci fosse bisogno, comunque, prima di dare esecuzione alla prestazione;

che, infine, in entrambi i mezzi di impugnazione, come innanzi precisato, si fa, reiteratamente, espresso riferimento alla clausola che regola la durata del rapporto di cui si tratta e che era stata inserita nella “proposta” del 30.3.2001, nonchè alla “proposta” medesima, al contratto definito principale, firmato in data 18.7.2001, ed alla lettera di recesso; documenti che non sono stati nè prodotti, nè trascritti, e neppure indicati nell’elenco di quelli offerti in comunicazione unitamente al ricorso per cassazione. E ciò, in violazione del principio (v. art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (cfr., ex multis, Cass. n. 14541/2014). Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013). Per la qual cosa, questa Corte non è stata messa in grado di poter compiutamente apprezzare la veridicità delle censure mosse dal ricorrente al procedimento di sussunzione operato dai giudici di seconda istanza, le quali – lo si ribadisce – si risolvono, quindi, in considerazioni di fatto del tutto inammissibili e sfornite di qualsiasi delibazione probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 24374/2015; 80/2011);

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nei termini specificati in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA