Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5285 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. I, 25/02/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 25/02/2021), n.5285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30250/2018 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in Roma Piazza S. Salvatore

In Campo 33, presso lo studio dell’avvocato Nicolina Giuseppina

Muccio, e rappresentata e difesa dall’avvocato Noemi Nappi, in forza

di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 147/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 01/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/01/2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, depositato il 4/4/2016 O.M., cittadino della (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Perugia impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Con ordinanza dell’11/2/2017 il Tribunale di Perugia ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. L’appello proposto da O.M. è stato rigettato dalla Corte di appello di Perugia, a spese compensate, con sentenza del 1/3/2018.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso O.M., con atto notificato il 2/10/2018, svolgendo tre motivi. L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Le censure sono proposte in modo assolutamente generico e non istituiscono il necessario e argomentato collegamento critico fra i principi enunciati e invocati e il contenuto della sentenza impugnata.

Non viene confutata e neppur specificamente affrontata la ratio principale della sentenza impugnata, fondata su di un giudizio di non credibilità del narrato del richiedente.

Vengono parimenti ignorate le concorrenti rationes decidendi circa la non sussumibilità delle circostanze riferite nella fattispecie delle due forme di protezione internazionale e la possibilità del richiedente asilo di richiedere tutela alle forze dell’ordine avverso le minacce subite.

Il motivo appare quindi inammissibile per carenza di pertinenza e specificità.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. g) e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, nonchè vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della protezione sussidiaria.

Il motivo appare anch’esso generico e sconfina indebitamente nel merito per contestare la valutazione negativa espressa dalla Corte territoriale circa l’inesistenza di un conflitto armato interno nella zona di provenienza del ricorrente, a differenza di altre zone della Nigeria, site nel Nord del Paese.

Osserva il ricorrente che la Corte “pur avendo indicato delle fonti dalle quali poter verificare la situazione del Paese, ha compiuto un errore di valutazione, non conformandosi ad altri orientamenti”, così articolando una critica di puro merito (nel denunciare un errore di valutazione) palesemente inammissibile nel giudizio di legittimità.

Per altro verso, a pagina 6, ultimo capoverso del ricorso, il ricorrente si riferisce a circostanze di fatto (aggressione di cinque uomini, morte consequenziale della madre) che non trovano alcun riscontro nè nel provvedimento impugnato, nè nella narrativa espositiva del ricorso, con conseguente difetto di autosufficienza e specificità.

3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione nella mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il motivo appare palesemente inammissibile per l’assoluta mancata di indicazioni, tantomeno specifiche, circa i fattori di vulnerabilità soggettiva e integrazione che nel caso concreto avrebbero dovuto essere considerati ai fini dell’invocato giudizio comparativo.

4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione.

PQM

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

 

 

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