Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5037 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. III, 24/02/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 24/02/2021), n.5037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35613/2019 proposto da:

S.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 573/2019 della CORTE DI APPELLO DI PERUGIA,

depositata il 17/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, S.B., cittadino del (OMISSIS), ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Perugia, resa pubblica il 17 settembre 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) il racconto del richiedente (aver lasciato il Paese di origine perchè temeva per la sua vita avendo inteso abbandonare l’attività di spaccio di droga e, quindi, ricevuto minacce di morte da parte del capo della gang criminale qualora “non avesse ripreso il lavoro di spaccio”) non dava contezza di elementi per il riconoscimento dello status di rifugiato, nè di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, là dove anche in riferimento di detto art. 14, lett. c), la narrazione riguardava soltanto vicende personali; b) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, poichè la “natura privata delle vicenda esclude anche che possa darsi rilievo a circostanze relative al rischio Paese””.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, essendosi limitato al deposito “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per motivazione omessa/apparente in relazione alla richiesta protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nonostante esso richiedente avesse reiterato le doglianze sul relativo rigetto da parte del primo giudice.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione o falsa applicazione dell’art. 10 Cost. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, nonchè omesso esame delle fonti informative sulla situazione del Senegal in particolare con riferimento alle ipotesi di cui del citato art. 14, lett. b) e c).

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2-6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per aver la Corte territoriale reso una motivazione solo apparente in conseguenza della “assoluta assenza di istruttoria” in merito alle condizioni del Senegal.

3.1. – I motivi dal primo al terzo sono in parte inammissibili e in parte fondati.

3.1.1. – Sono inammissibili là dove le censure riguardano il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), essendo veicolate critiche generiche e non affatto pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza di appello, che si fonda sul presupposto (non attinto, per l’appunto, da doglianze specifiche) della natura meramente privata della vicenda narrata, così da escludere ogni ulteriore approfondimento istruttorio.

3.1.2. – Sono fondate, invece, le censure che attengono al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del citato art. 14, lett. c), rispetto alla quale è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione generalizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che dev’essere aggiornato al momento della decisione, con specifica indicazione delle fonti tenute presenti (Cass. n. 17075/2018, Cass. n. 28990/2018, Cass. n. 11312/2019, Cass. n. 8230/2020).

Verifica, questa, che è affatto assente nella sentenza impugnata, la quale fonda il mancato riconoscimento della protezione di cui alla lett. c) sul rilievo – affatto pertinente rispetto a detta forma di protezione – che trattasi di “timori per vicende personali”.

4. – Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione dell’art. 10 Cost., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, per aver la Corte territoriale erroneamente escluso il riconoscimento della protezione umanitaria.

4.1. – Il motivo è assorbito dall’accoglimento delle doglianze sulla protezione di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

5. – Vanno, dunque, accolti per quanto di ragione, nei termini di cui in motivazione, i primi tre motivi e dichiarato assorbito il quarto motivo.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

PQM

accoglie i primi tre motivi per quanto di ragione e dichiara assorbito il quarto motivo di ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA