Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5059 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. I, 24/02/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 24/02/2021), n.5059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22543/2016 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Lorenzo Valla

n. 18, presso lo studio dell’avvocato Maraglino Luca, rappresentato

e difeso dall’avvocato Russo Stefano, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliata in Roma, via

Gregoriana n. 54, presso lo studio dell’avvocato Calcerano Giovanna,

rappresentata e difesa dall’avvocato Colarusso Romano, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 304/2016 del CORTE di APPELLO di LECCE sede

distaccata di TARANTO, depositata il 09/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2021 dal cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel giudizio di separazione personale tra i coniugi signori T.F. e M.A., al termine dell’udienza presidenziale del (OMISSIS), il giudice delegato poneva a carico del T. l’obbligo di versare alla moglie per il mantenimento di due figli minori la somma di Euro 440,00, “oltre spese di iscrizione scolastica e spese mediche nella misura del 50%”.

Su ricorso della M. che chiedeva il rimborso della metà delle spese sostenute per tali titoli, il Tribunale di Taranto emetteva un decreto ingiuntivo di pagamento di Euro 7253,76, contro il quale l’opposizione del T. era rigettata in primo grado.

Il gravame del T. veniva rigettato dalla Corte d’appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza del 9 giugno 2016, avverso la quale è proposto ricorso per cassazione, resistito dalla signora M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il T. denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., per avere ritenuto fondato il diritto azionato dalla M., la quale, invece, essendo parte opposta attrice in senso sostanziale, avrebbe lei dovuto dimostrare la sussistenza delle condizioni che rendevano le spese di istruzione e assistenza medica privata rimborsabili per ragioni di necessità o urgenza, in difetto di preventiva concertazione tra i genitori.

Il motivo in esame, nonostante il richiamo di stile al parametro normativo di cui all’art. 2697 c.c. sfornito, tuttavia, di una effettiva doglianza di avere attribuito l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata (cfr. Cass. 26769 del 2018), non coglie nè specificamente censura la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a criticare l’esito della valutazione delle risultanze probatorie.

La suddetta ratio consiste nell’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il credito azionato si fondava su un provvedimento giurisdizionale che, pur potendo determinare diversamente, oltre che la misura, anche i modi con i quali il coniuge non affidatario contribuisce al mantenimento dei figli (cfr. Cass. 2182 del 2009, 9376 del 2011), nella specie non subordinava l’obbligo di contribuzione da parte del genitore non collocatario a requisiti particolari (ad esempio, di urgenza, necessità o non eccessiva onerosità della spesa). In tal senso il suddetto provvedimento costituiva un titolo astrattamente idoneo anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

L’interpretazione del titolo offerta dai giudici di merito è anche conforme al principio secondo cui non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, sussistendo a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (cfr. Cass. 16175 del 2015, 19607 del 2011).

Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, la valutazione dell’esistenza in concreto dei motivi di dissenso spetta al giudice di merito, il quale è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore, mediante una valutazione improntata alla commisurazione dell’entità delle stesse rispetto all’utilità per il figlio e alla sostenibilità in relazione alle condizioni economiche dei genitori.

Nella specie, la Corte territoriale ha diffusamente argomentato – con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità – in ordine sia all’effettività delle spese sostenute dalla M., sia all’infondatezza delle ragioni di dissenso, fatte valere dall’opponente, rispetto alle decisioni di iscrivere i figli a scuole private e di sottoporli a visite mediche private, tenendo conto sia delle abitudini precedenti della famiglia e dei genitori nell’educazione dei figli, sia dell’agiato tenore di vita della famiglia (che è parametro previsto dall’art. 155 c.c., comma 4, n. 2 e, ora, art. 337 ter c.c., comma 4, n. 2).

Ciò consente di ritenere che il ricorrente non sia stato estraneo alle suddette decisioni, seppure le si consideri come integranti quelle “di maggiore interesse” per i figli, rispetto alle quali ciascuno dei coniugi ha diritto di intervenire, a norma dell’art. 155 c.c., comma 3, (oggi art. 337-ter c.c.) (cfr. Cass. 15240 del 2018).

Inammissibile è anche il secondo motivo che, richiamando l’art. 113 c.p.c., si limita ad affermare del tutto genericamente e senza formulare censure specifiche che i giudici di merito avrebbero deciso non secondo diritto ma secondo le proprie convinzioni.

Analoga inammissibilità colpisce il terzo e quarto motivo che, lamentando l’erronea valutazione dei requisiti reddituali e del tenore di vita (dei figli e dell’obbligato) in relazione all’art. 337 ter c.c., comma 4, n. 4 e un imprecisato vizio di motivazione, si risolvono nel tentativo di ottenere la rivisitazione di incensurabili apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, senza tra l’altro tenere conto del ristretto ambito applicativo del vizio motivazionale, secondo il novellato art. 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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