Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5063 del 24/02/2021
Cassazione civile sez. I, 24/02/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 24/02/2021), n.5063
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 611/2017 proposto da:
D.D.F., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato Sica Luciano, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
V.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 43/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 03/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/01/2021 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.
Fatto
RITENUTO
CHE:
D.D.F. ricorre con un unico motivo avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, in epigrafe indicata avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi. V.C. è rimasta intimata.
Con detta sentenza la Corte distrettuale, riformando la decisione di primo grado, aveva respinto la domanda di addebito a carico della moglie e posto a carico del marito un assegno di mantenimento in favore della V. di Euro 450,00= mensili, oltre adeguamento ISTAT.
D.D. ha rinunciato al ricorso in prossimità dell’adunanza camerale.
In conseguenza di ciò il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
PQM
– Dichiara estinto il processo;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021