Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3897 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 16/02/2021), n.3897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 10942/2020 R.G. proposto da:

H.S.S.J., rappresentato e difeso dagli Avv.

Massimiliano Cornacchione e Rocco Barbato, con domicilio in Roma,

piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di

cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 3153/19

depositata il 6 novembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 dicembre

2020 dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

RILEVATO

che S.S.J.H., cittadino del Pakistan, ha proposto ricorso per cassazione, per quattro motivi, avverso la sentenza del 6 novembre 2019, con cui la Corte d’appello di Bologna ha rigettato il gravame da lui interposto avverso l’ordinanza emessa il 3 maggio 2018 dal Tribunale di Bologna, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dal ricorrente;

che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO

che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);

che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 7, 9, 11 e 17, della Dir. 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, art. 11, n. 1, lett. a), della Dir. 2001/95/CE, e della Dir. 2013/32/UE, art. 10, rilevando che la Corte territoriale si è limitata a pronunciare sulla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, senza esaminare quelle di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, benchè i fatti costitutivi delle stesse fossero stati allegati e specificati sia in primo grado che in appello;

che il motivo è infondato, avendo la Corte di merito correttamente rilevato che, nell’impugnare l’ordinanza di primo grado, il ricorrente aveva insistito unicamente per il riconoscimento della protezione umanitaria, senza riproporre le altre domande avanzate in primo grado, aventi ad oggetto il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria;

che nella specie non può trovare applicazione il principio operante nei giudizi in materia di protezione internazionale, secondo cui il ricorrente non ha l’onere di fornire una precisa qualificazione giuridica della misura di protezione invocata, spettando al giudice, nell’esercizio dei poteri officiosi di indagine e di informazione conferitigli dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, il compito di verificare in quale delle tipologie di protezione astrattamente contemplate dalla legge è sussumibile la situazione di rischio prospettata dal richiedente (cfr. Cass., Sez. II, 25/09/2020, n. 20263; Cass., Sez. I, 26/06/2020, n. 12948; Cass., Sez. VI, 16/07/2015, n. 14998);

che, in sede di gravame, il predetto principio dev’essere infatti coordinato con la portata limitata dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, correlata alla configurazione del relativo giudizio come revisio prioris instantiae, anzichè come novum judicium, in virtù della quale la cognizione del giudice di secondo grado deve ritenersi circoscritta alle questioni prospettate dallo appellante con i motivi di gravame o riproposte dall’appellato ai sensi dell’art. 346 c.p.c., con la conseguenza che i punti della sentenza di primo grado non espressamente investiti dall’iniziativa di parte non possono più costituire oggetto di discussione, formandosi al riguardo una preclusione che ne impedisce il riesame;

che l’operatività dei predetti limiti non può essere esclusa, in materia di protezione internazionale, in ragione della natura unitaria e autodeterminata della relativa domanda, fondata su un diritto fondamentale, rispetto al quale, come precisato da questa Corte, non assume rilievo l’indicazione precisa del nomen juris del tipo di protezione invocata, ma solo l’allegazione di una situazione concreta suscettibile di giustificare il riconoscimento di una delle misure tipicamente previste dalla legge (cfr. Cass., Sez. III, 12/05/2020, n. 8819);

che le medesime allegazioni in fatto, pur potendo giustificare il riconoscimento di forme diverse di protezione, devono infatti costituire oggetto di autonoma valutazione in riferimento a ciascuna di esse, differenti essendo i presupposti necessari per l’applicazione delle singole misure (cfr. Cass., Sez. III, 12/05/2020, n. 8819; Cass., Sez. I, 21/04/2020, n. 8020; 18/04/ 2019, n. 10922), con la conseguenza che, ove il giudice di primo grado si sia pronunciato negativamente in ordine alla sussistenza di tali presupposti, la mera insistenza sui fatti storici allegati in primo grado non può considerarsi sufficiente a determinare, in appello, la riapertura del dibattito processuale in ordine a tutte le misure precedentemente invocate;

che, in contrario, non risulta pertinente neppure il richiamo al potere di qualificazione giuridica dei fatti allegati, spettante al giudice di appello quanto al giudice di primo grado, dal momento che in sede di gravame tale potere incontra anch’esso un limite nelle censure proposte dall’appellante e nelle eccezioni reiterate dall’appellato, non potendosi più mutare ex officio la qualificazione attribuita alla fattispecie dalla sentenza impugnata, a meno che la stessa non abbia costituito oggetto d’impugnazione esplicita o quanto meno implicita, nel senso che una diversa qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica di un motivo di impugnazione espressamente formulato, determinandosi altrimenti la formazione di un giudicato sul punto (cfr. Cass., Sez. lav., 1/12/2010, n. 24339; Cass., Sez. III, 3/07/2014, n. 15223; Cass., Sez. II, 30/07/2008, n. 20730);

che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, sostenendo che, nella valutazione della credibilità dei fatti allegati a sostegno della domanda, la sentenza impugnata ha conferito rilievo ad imprecisioni ed omissioni riguardanti aspetti secondari della narrazione, limitandosi ad esaminare la situazione generale del Pakistan ed omettendo di valutare le sue difficili condizioni personali e di confrontare il racconto con la situazione della sua regione di provenienza, nonchè di assumere informazioni in ordine alla stessa;

che con il terzo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118disp. att. c.p.c., e degli artt. 24,104 e 111 Cost., osservando che la Corte territoriale ha omesso di spiegare le ragioni per cui ha ritenuto non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non avendo indicato i documenti esaminati e i dati non coincidenti con la narrazione, la quale risultava perfettamente coerente sotto il profilo temporale ed esente da contraddizioni, nonchè corredata dalla puntuale indicazione dei soggetti coinvolti e dei luoghi e delle modalità di verificazione degli eventi riportati;

che i due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto aventi ad oggetto la medesima questione, sono infondati;

che, in tema di protezione internazionale, questa Corte ha avuto infatti modo di affermare che le dichiarazioni rese dallo straniero, se non suffragate da prove, devono essere sottoposte, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ad un controllo di credibilità, avente ad oggetto da un lato la coerenza interna ed esterna delle stesse, ovverosia la congruenza intrinseca del racconto e la sua concordanza con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone, dall’altro la plausibilità della vicenda narrata, che deve risultare attendibile e convincente sul piano razionale, non comportando tale verifica un aggravamento della posizione del richiedente, il quale beneficia anzi di un’attenuazione dell’onere della prova, ricollegabile al dovere del giudice di acquisire d’ufficio il necessario materiale probatorio ed al potere di ritenere provate circostanze che non lo sono affatto, ferma restando, per l’appunto, la necessità che i fatti narrati superino il predetto vaglio di logicità (cfr. Cass., Sez. I, 7/08/2019, n. 21142);

che tale controllo deve ritenersi nella specie correttamente effettuato, avendo la Corte territoriale rilevato non solo la presenza di lacune e contraddizioni nella vicenda personale riferita dal ricorrente, specificamente indicate in motivazione, ma anche la discordanza della stessa rispetto ai dati risultanti dalla documentazione offerta a sostegno della domanda ed alle informazioni desumibili da fonti internazionali accreditate ed aggiornate, anch’esse puntualmente richiamate in motivazione (rapporto dell’EASO relativo alla situazione del Pakistan nell’anno 2017);

che, nel censurare il predetto apprezzamento, il ricorrente si limita a far valere la portata marginale delle imprecisioni rilevate, in tal modo sollecitando un riesame delle dichiarazioni da lui rese, non consentito in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez. III, 19/06/2020, n. 11925; Cass., Sez. I, 5/02/ 2019, n. 3340), e a lamentare l’omessa acquisizione di informazioni specifiche relative alla sua regione di provenienza, senza neppure specificare la fonte dalla quale le stesse avrebbero potuto essere attinte ed il relativo contenuto, in modo tale da consentire a questa Corte di verificarne la pertinenza e l’idoneità ad orientare in senso diverso la decisione (cfr. Cass., Sez. II, 20/ 05/2020, n. 9231; Cass., Sez. I, 21/10/2019, n. 26728; 17/05/2019, n. 13449);

che con il quarto motivo il ricorrente insiste sulla nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 118disp. att. c.p.c., e degli artt. 24,104 e 111 Cost., osservando che la motivazione non consente di comprendere le ragioni del rigetto della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, non recando l’indicazione dei riferimenti giuridici e normativi;

che il motivo è infondato, avendo la Corte di merito richiamato, a sostegno del diniego della protezione umanitaria, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, che costituisce il principale riferimento normativo in ordine a tale misura, ed il principio di diritto enunciato da questa Corte con la nota sentenza 23 febbraio 2018, n. 4455, che, individuando l’oggetto della valutazione prescritta dalla predetta disposizione, ha dato origine all’orientamento tuttora prevalente nella giurisprudenza di legittimità;

che la mancata indicazione di specifici riferimenti normativi o giuridici non costituisce d’altronde di per sè causa di nullità della sentenza per difetto di motivazione, quando quest’ultima, come nella specie, risulti sufficiente a rendere comprensibile il ragionamento logico-giuridico seguito per giungere alla decisione, ben potendo questa Corte procedere alla correzione o alla integrazione della motivazione in diritto, a condizione che, come prescritto dall’art. 384 c.p.c., u.c., il dispositivo della sentenza risulti conforme alla legge;

che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

 

 

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