Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9421 del 22/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9421 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
POTENZA BENITO N. IL 14/12/1982
avverso la sentenza n. 271/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 20/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 22/01/2014
(a
Motivi della decisione
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Potenza Benito in ordine al reato di cui all’articolo
73 co.5 d. P.R. n. 309/1990, ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato chiedendone l’annullamento per difetto di motivazione
con riferimento alla dosimetria della pena ritenuta eccessiva e al
Il ricorso è inammissibile,
cod.proc.pen.,
perché
proposto
ex
articolo 606,
per
motivi
comma 30 ,
manifestamente
infondati.
Quanto alla doglianza relativa al trattamento sanzionatorio si
osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente
apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo
motivazionale, anche per quanto concerne la dosimetria della pena.
E appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei
vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche,
ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda
la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità
su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo
ammette la c.d. motivazione implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre
2003 n.227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua”
vedi Cass., sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che
le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai
diniego delle circostanze attenuanti generiche.
criteri di cui all’art.133 c.p., sono censurabili in cassazione
solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamenti illogico
(Cass., sez.3, 16 giugno 2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di
evenienza che certamente non sussiste nel caso di specie, avendo
la Corte di appello di Lecce-sezione distaccata di Tarantoespressamente chiarito le ragioni in base alle quali ha ritenuto
di irrogare la pena indicata in dispositivo.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
P1
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014
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